Usare Google Maps in camera di consiglio per calcolare distanze: è legittimo? (di Vincenzo Giglio)

Premessa

È legittimo a dibattimento concluso e nel corso della camera di consiglio che il giudice acquisisca il dato della distanza chilometrica tra due luoghi mediante una ricerca su Google Maps?

A questo interessante quesito sollevato da un ricorrente ha risposto di recente la quinta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 10676/2022 emessa in esito all’udienza del 24 marzo 2022.

Decisione   

Il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’inutilizzabilità del dato acquisito dalla Corte territoriale mediante la consultazione del sito Google Maps, sostenendo che questa modalità acquisitiva aveva privato la difesa della possibilità di contrapporre una riflessione di ordine logico alle considerazioni che i giudici d’appello hanno svolto sulla base del semplice riferimento alla distanza chilometrica.

Il collegio della quinta sezione penale ha rigettato il ricorso.

Ha escluso in primo luogo  che al caso in esame si applicassero i principi affermati da Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 36315 del 20/05/2016, Rv. 268262, che aveva ritenuto non “utilizzabili ai fini della deliberazione informazioni tratte in camera di consiglio dal sito internet “google maps”, in quanto trattasi di acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi che determina l’impiego a fini decisori di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti“.

Ciò perché nel caso affrontato dalla prima sezione l’utilizzo del sito internet era stato funzionale a complesse valutazioni di diverse e ben determinate traiettorie sul territorio e non al mero rilievo del dato costituito dalla distanza chilometrica tra due luoghi, cosicché l’intro­duzione dell’elemento conoscitivo nell’iter motivazionale ha richiesto lo sviluppo di un’attività acquisitiva di tipo cd. costituendo, che ha contribuito a fissarne il contenuto e l’oggetto dimostrativo.

Viceversa, nel caso all’attenzione della quinta sezione, la Corte territoriale si è limitata a rilevare la mera distanza chilometrica tra le abitazioni dell’imputato e della persona offesa, che rappresenta un dato obiettivo e, quindi, ascrivibile al “notorio”.

Per altro verso, il motivo di ricorso non contesta l’esattezza del dato ma le argomentazioni che ne hanno tratto i giudici di appello e anche questo aspetto concorre a rendere infondato il motivo.

Massima

Sono utilizzabili le informazioni acquisite, in camera di consiglio e senza rispettare il contraddittorio tra le parti, dal sito internet Google Maps dalle quali si ricava la distanza chilometrica tra due luoghi, trattandosi di un dato obiettivo e, quindi, ascrivibile al fatto notorio.

Commento

La decisione commentata non è particolarmente persuasiva per almeno un paio di ragioni.

La prima e più immediata deriva dal mancato confronto con indirizzi interpretativi di segno opposto a quello avallato.

Così, e ad esempio, in Cass. Pen., Sez. 2^, sentenza n. 4951/2017, udienza del 17 gennaio 2017, si legge quanto segue: “il “fatto notorio” è quello che non richiede, pure in tema di valutazione indiziaria, la verifica del “probandum”, qualificandosi come tale ogni dato che può essere facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni, storiche o “de rerum natura” (Sez. 6, n. 4401 del 16/11/1994, dep. 1995, Rv. 200665), quindi, sostanzialmente, un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Certo è però che – anche indipendentemente dalla prova circa la verità o meno delle informazioni sulla società D. ricavabili attraverso ricerche in internet – il fatto stesso che siano state necessarie ricerche per acquisire quelle informazioni rende ipso facto evidente che non si trattava certo di un fatto notorio. La circostanza che attraverso il ricorso ai moderni strumenti informatici un’informazione sia agevolmente accessibile ad una vasta platea di soggetti non rende di per sé “notoria” l’informazione secondo le caratteristiche sopra indicate“.

La seconda ragione risiede nell’avere attribuito al calcolo delle distanze chilometriche fatto da Google Maps un’esattezza e un’accuratezza che non gli appartengono.

Basti qui rilevare che la stessa Google (a questo link) spiega ai suoi utenti come segnalare errori nei dati e nei contenuti di Google Maps.

E, se non bastasse ancora, si può leggere (a questo link) un approfondimento del Corriere della Sera Tecnologia, a cura di E. Forzinetti, dal significativo titolo “Google Maps, anche i migliori sbagliano: i 15 (+1) errori più clamorosi del servizio“, tra i quali si contano isole che scompaiono, turisti indirizzati in luoghi diversi da quelli cercati e confini statali poco chiari. Altro che fatto notorio!

Bene quindi avrebbe fatto la difesa del ricorrente a privilegiare questo tipo di censure piuttosto che la violazione del contraddittorio.

Manca un’ultima considerazione prima di chiudere: anche a prescindere da tutto quanto fin qui detto, accorgersi in camera di consiglio che mancano dati indispensabili o quantomeno utili per la decisione e cercarseli in solitudine senza rimettere in gioco le parti non è un bel segnale, è come dire che se ne può fare meno serenamente e senza danno. Non va bene e dispiace che la Corte di cassazione abbia avallato questa visione autoreferenziale.