
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 43684 depositata il 17 novembre 2022 ha stabilito che in tema di impugnazione della misura cautelare il giudice della cautela non può posporre o eludere l’indagine sulla gravità indiziaria.
La questione esaminata è relativa alla decisione presa dal giudice della cautela in sede di impugnazione che ha di fatto aggirato il momento di controllo della gravità indiziaria per decidere esclusivamente sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, valutazione che non può che essere conseguenziale all’accertamento del primo presupposto.
La Suprema Corte rileva che, trattando sostanzialmente solo del tema “conseguenziale”, è stata fatta applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”.
In tal senso, non può non evidenziarsi che, l’indagine sulla gravità indiziaria non può essere posposto o, addirittura, pretermesso, in quanto il relativo giudizio ben può incidere anche sulla valutazione delle esigenze cautelari, avuto riguardo soprattutto al giudizio sulla gravità in concreto dei fatti-reato contestati.
Invero, l’ultimo periodo della lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del “titolo di reato”, astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (cfr., Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 14007 del 10/03/2022, Miraglia, non mass.).
Ferma ogni altra valutazione, è opinione del Collegio che il principio della “ragione più liquida”, affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella giurisdizione civile in una prospettiva di economia processuale, secondo il quale la decisione di una causa è comunque possibile dando precedenza a una questione diversa e di più agevole decisione, anche se logicamente subordinata (cfr., ad es., Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; Sez. 5, n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184; Sez. 5, n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510), costituisce un principio non “esportabile” tout court nel processo penale, tant’è che quando lo stesso è stato “eccezionalmente” applicato (cfr., Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, Castriotta, Rv. 270298), si è invocata la particolare peculiarità della fattispecie: in presenza, cioè, di una questione di diritto controversa nella giurisprudenza di legittimità, la sezione semplice non deve rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato (nello stesso senso, di recente, v. Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini nonché Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, non massimate sul punto).
All’evidenza, si è in presenza di pronunce del tutto condivisibili ma che riguardano una situazione del tutto diversa da quella in esame, al pari di quelle in cui il giudice di merito o di legittimità, assunta la decisione sulla base di una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, si limita in motivazione a trattare quell’unico punto assorbente.
Tanto meno invocabile, a sostegno del metodo decisionale assunto è l’osservanza del principio della ragionevole durata del processo, «non esistendo alcuna ragione di economia processuale che possa sostituirsi all’obbligo di motivazione» (così, efficacemente, Sez. 3, n. 10458 del 14/01/2020, Palma, non mass.).
Invero, il giudice della cautela, in sede di impugnazione, laddove concordi con le valutazioni espresse nell’ordinanza impugnata, potrà ben motivare per relationem, facendo risultare di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle ritenute coerenti con la propria decisione (in questo senso v., ad es., Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Primavera, Rv. 216664; Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283393; Sez. 2, n. 10699 del 30/10/2019, dep. 2020, Grande Aracri, non mass.; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248); non potrà, invece, obliterare del tutto l’aspetto della gravità indiziaria, che logicamente precede e ben può influenzare – come si è detto – quello delle esigenze cautelari.
La soluzione adottata dal provvedimento impugnato ha di fatto aggirato il momento di controllo della gravità indiziaria ritenuto ineludibile dalla pronuncia della Corte di cassazione.
In sede di rinvio, il Tribunale sarà “nuovamente” chiamato a valutare se il dato probatorio rappresentato dai messaggi telefonici tra D. e P., rivelatori di un interesse del primo per la vicenda professionale del secondo e, quanto meno, l’impegno da parte sua ad adoperarsi per un esito fausto della stessa, alla luce di tutti gli altri dati probatori esistenti, possano far ritenere la ricorrenza della gravità indiziaria e la ricorrenza di un pericolo di reiterazione; solo all’esito di tale verifica, se la stessa condurrà ad esito positivo, il Tribunale procederà a valutare in capo al D, i caratteri dell’attualità e della concretezza della verificata esigenza cautelare.

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