
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 43666 depositata il 17 novembre 2022 ha esaminato la seguente questione: nel caso in cui nel giudizio di appello si ritenesse la diversità del fatto contestato quale decisione dei giudicanti è conforme al dettato normativo.
Fatto
Il Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Taranto, impugna l’ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Taranto, rilevando che il fatto accertato fosse diverso rispetto a quello oggetto del capo d’imputazione, ha disposto la trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero per le determinazioni conseguenti.
Deduce il procuratore ricorrente che la corte territoriale avrebbe restituito gli atti al pubblico ministero non solo al di fuori dei casi consentiti dall’art. 521 cod. proc. pen., (in quanto si dispone di esercitare l’azione penale in relazione ad un fatto già previsto nel capo d’imputazione), ma, anche omettendo di annullare la sentenza di primo grado.
Avrebbe, così, determinato un’indebita situazione di stasi, perché, ove il pubblico ministero formulasse l’imputazione violerebbe il principio del ne bis in idem (non essendo stata annullata la decisione di primo grado) e, ove non lo facesse, violerebbe il provvedimento impugnato.
Decisione
La Suprema Corte premette che ha già avuto modo di precisare che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, quando, cioè, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Rv. 208221), pregiudicando in concreto lo sviluppo successivo del processo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590).
Ciò considerato, la corte territoriale, ritenendo che il fatto contestato dovesse essere sussunto nella fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 216, L.F. e ritenuto che il capo d’imputazione non contemplasse tale condotta, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per le conseguenti determinazioni.
Ma non ha annullato la decisione di primo grado.
Viceversa, rilevata la diversità del fatto, onde non assumere decisioni abnormi e determinare la stasi del processo, avrebbe dovuto annullare senza rinvio la sentenza di primo grado.
Se, infatti, la disarmonia tra la contestazione elevata con l’esercizio dell’azione penale e ciò che emerge dal dibattimento viene rilevata in primo grado, il P.M. ha la facoltà di esercitare in dibattimento i poteri di cui agli artt. 516 e 517 c.p.p., così prevenendo i rischi della violazione del principio di correlazione.
Quando però tale disarmonia viene rilevata in appello, non potendo essere sanata in base alle norme sulla modifica dell’imputazione, valevoli per il primo grado, l’unica possibilità concessa al giudice è quella dell’annullamento della sentenza emessa in primo grado (Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, Rv. 247533, in motivazione) per permettere il successivo (diverso) esercizio dell’azione penale.

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