
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 34381 depositata il 16 settembre 2022 ha ribadito che nel giudizio di cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente anche se avvocato.
Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Rv. 276782 — 01), nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
D’altro canto, nel processo penale non è consentito all’imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l’autodifesa, difettando un’espressa previsione di legge che la legittimi (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Rv. 274281 – 01).
Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore, condizione che nel sistema penale non può essere ritenuta soddisfatta dall’autodifesa (Sez. 5 n. 40808 del 27/10/2022).
Deve invero ribadirsi il principio secondo cui nel processo penale non è consentito all’imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l’autodifesa, difettando un’espressa previsione di legge che la legittimi (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Rv. 274281 — 01, in motivazione, questa Corte ha precisato che l’imputato-avvocato non può neppure esercitare il proprio ufficio rispetto alle persone coimputate nel medesimo procedimento).
Non esiste, infatti, nel codice di procedura penale, alcuna norma analoga a quella del codice di procedura civile (art. 86 cod. proc. civ. titolato ‘Difesa personale della parte’); e la diversa natura degli interessi che vengono in considerazione nel procedimento penale non ne consentirebbe comunque un’applicazione analogica in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Vanno, in proposito, richiamate le considerazioni di cui alla pronunzia Cass. Sez. Un., sent. n. 47239 del 30.10.2014, Rv. 260894, ove è stato fatto proprio il principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18234 del 02/04/2014, Rv.259441 secondo cui non possono “ritenersi applicabili in sede penale le regole previste dalla disciplina processual-civilistica, se non laddove ne sia fatto un espresso richiamo dalla norma penale processuale“.

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