
Sei in detenzione domiciliare e chiedi al Magistrato di sorveglianza l’autorizzazione a recarti in udienza per partecipare al processo che ti vede imputato.
Ti aspetti di ricevere la comunicazione dell’autorizzazione ma non è così e aspetti invano mentre il tuo processo viene celebrato senza di te e non c’è alcuna nullità.
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 43584 depositata il 16 novembre 2022 ha stabilito che il provvedimento di autorizzazione all’allontanamento dalla detenzione domiciliare per comparire dinanzi all’autorità giudiziaria ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen., reso dal magistrato di sorveglianza su istanza di parte, non è soggetto a specifiche regole procedurali né ad obbligo di comunicazione.
Il quesito posto alla Suprema Corte si incentra sulla doverosità o meno della notifica del provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione all’esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare abbia concesso la autorizzazione a recarsi in udienza.
Sul punto la cassazione ha ritenuto di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il provvedimento di autorizzazione all’allontanamento dalla detenzione domiciliare per comparire dinanzi all’autorità giudiziaria ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen., reso dal magistrato di sorveglianza su istanza di parte, non è soggetto a specifiche regole procedurali né ad obbligo di comunicazione, l’omissione della quale non dà luogo a nullità, costituendo onere dell’interessato attivarsi per conoscere l’esito della propria istanza” (Sez. 6, Sentenza n. 34075 del 29/09/2020, Rv. 279948 – 01).
Nella motivazione della citata sentenza viene efficacemente spiegato che l’art. 22 disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede che “Quando una persona in stato di arresto o detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di giustizia davanti all’autorità giudiziaria, il giudice competente a norma dell’articolo 279 del codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l’accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l’allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario....” nulla prescrive quanto alla comunicazione/notificazione dei provvedimenti assunti dal giudice alle parti, prevendendo soltanto la comunicazione del provvedimento all’ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente.
Occorre, pertanto, avere riguardo alle norme di carattere generale dettate dal codice di rito in tema di provvedimenti del giudice sulle richieste delle parti e, in particolare, all’art. 121, comma 1, del codice di rito, il quale stabilisce che “Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni” e che l’ultimo comma dell’art. 125 stesso codice, in relazione a tutti i provvedimenti diversi da quelli espressamente regolamentati dalla legge, stabilisce che siano “adottati senza l’osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente“; si deve quindi rilevare come in nessuna di tali disposizioni sia contemplato l’obbligo, a pena di nullità del provvedimento, di notifica all’interessato del provvedimento assunto dal giudice de plano.
Pertanto, vista la mancata previsione legislativa di un obbligo di comunicazione a carico del giudice del provvedimento reso sulla richiesta di cui al citato art. 22, non può che ritenersi sussistente a carico dell’istante un onere di accedere all’ufficio pubblico con tempestività al fine di acquisire nozione dell’eventuale provvedimento di accoglimento del giudice, dovendo rimettersi alla diligenza dell’interessato che ha proposto la richiesta di verificare il sopraggiungere della risposta (in questo senso, v. in motivazione (Sez. 6, n. 38673 del 07/10/2011, Rv. 25084801; conf. Sez. 6, n. 29848 del 24/04/2012, Rv. 25325201).
Ne discende che non può derivare alcuna nullità dalla mancata comunicazione dell’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza dell’accoglimento della richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare, (stante l’assenza di un obbligo, a pena di nullità, di comunicazione della sorte dell’istanza formulata ai sensi dell’art. 22 disp. att. cod. proc. pen.) e quindi della mancata comparizione dell’imputato all’udienza.
Corretta è stata, pertanto, la decisione della Corte di appello, che ha ritenuto essere onere dell’imputato e della sua difesa quello di informarsi sull’esito della richiesta di presenziare all’udienza.
Quindi caro detenuto, sappi che sei equiparato alla bella abissina degli anni fascisti: aspetta e spera che (forse) già l’ora si avvicina.

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