Sospensione condizionale della pena: non può essere subordinata alla restituzione di beni conseguiti dal reato se non c’è parte civile (di Riccardo Radi)

La cassazione e le differenze tra danno “criminale” e danno “civile”.

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 43208 depositata il 14 novembre 2022 ha stabilito che non può subordinarsi la sospensione condizionale della pena alla restituzione di beni conseguiti per effetto del reato qualora non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto la restituzione, come il risarcimento, riguarda il solo danno civile.

Fatto esaminato

Il difensore di M. M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l’imputata era stata dichiarata colpevole del reato di cui agli artt.110, 633-639 cod.pen. perché aveva occupato un immobile di proprietà del Comune di Milano.

II difensore lamenta che la Corte di appello aveva disposto la sospensione condizionale della pena subordinandola all’effettivo rilascio dell’alloggio popolare in assenza di costituzione di parte civile, della relativa richiesta e della condanna dell’imputata all’adempimento delle obbligazioni civili.

Decisione

La Suprema Corte ha rilevato che la giurisprudenza recente è ormai costante nel sostenere che “in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non può subordinare il beneficio all’adempimento dell’obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato qualora non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto la restituzione, come il risarcimento, riguarda il solo danno civile” (Sez.1, sentenza n. 26812 del 20/12/2021, Rv. 283310 – 01.

 vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 45854 del 13/09/2019, Rv. 277632; Sez. 2, Sentenza n. 23290 del 21/04/2022, Rv. 281597).

Questo perché le restituzioni, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell’art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati.

Non convince l’opzione interpretativa contraria, secondo la quale la concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l’adempimento dell’obbligo di restituzione, anche qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019, Rv. 277631; Sez. 3, n. 1324 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 261778; Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007, Rv. 236655).

Infatti, l’art. 165, primo comma, cod. pen., nel prevedere che la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni oppure al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso, presenta un implicito, ma evidente collegamento con l’art. 185 c.p. e con i relativi riflessi processuali.

In altri termini, l’imposizione dell’obbligo delle restituzioni o del risarcimento del danno è inscindibile dall’accertamento in sede penale di un credito del danneggiato, accertamento che, nel sistema vigente, presuppone che sia stata introdotta la pretesa civile nel processo penale mediante l’atto di costituzione di parte civile.

Non è un caso, invero, che la locuzione «risarcimento dei danni e obbligo delle restituzioni» sia sempre abbinata alle pretese della parte civile (cfr. artt. 74, 88, 339, 538, 540, 541, 574, 575, 578 cod. proc. pen.) e diversificata rispetto all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (cd. danno criminale) di cui tratta lo stesso art. 165, primo comma, cod. pen.

Ne deriva che il mancato esercizio dell’azione civile nel processo penale – come nel caso di specie è accaduto – rivela l’insussistenza dell’esigenza che presiede alla subordinazione della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di detti obblighi.