
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 43040 depositata l’11 novembre 2022 ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale nel caso di resistenza passiva.
Il tema nodale è la distinzione tra condotte attive e condotte passive, un puzzle di difficile soluzione.
La Suprema Corte ha ricordato che la “resistenza passiva” (nel caso di specie cercando di divincolarsi) non integra il reato.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, non integra il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta consistente nel mero divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria per sottrarsi al controllo, quando lo stesso si risolva in un atto di mera resistenza passiva, implicante un uso moderato di violenza non diretta contro il pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 10136, 06/11/2012, dep. 04/03/2013, Rv. 254764).
Sul punto la cassazione sezione 6 con la sentenza numero 5209 del 2019 ha precisato la necessità di descrivere e individuare la condotta violenta diretta ad opporsi all’atto dell’ufficio e sulla configurabilità semmai, nel caso esaminato, di una resistenza passiva, penalmente irrilevante.
Nella specie l’imputato si era opposto ad una perquisizione dimenandosi e denudandosi, così rifiutandosi di seguire in Caserma i militari, finché gli operanti cercarono di prenderlo di peso, avendo il ricorrente in tale frangente cercato di divincolarsi e di aggrapparsi ad un palo.
Sta di fatto che il delitto di resistenza presuppone il ricorso alla violenza o alla minaccia che devono essere finalizzate ad opporsi al compimento dell’atto di ufficio.
La violenza in particolare implica l’uso della forza fisica, che deve essere funzionale alla realizzazione dell’intendimento oppositivo, fermo restando che non ricorre il delitto contestato allorché l’atto del divincolarsi si risolva in una mera resistenza passiva, caratterizzata da un uso moderato della forza, non specificamente diretto contro il pubblico ufficiale e dunque tale da esprimere la volontà di non collaborare al compimento dell’atto (si rinvia al principio affermato da Cass. Sez. 6, n. 10136 del 6/11/2012, rv. 254764).
Nel caso di specie in realtà la condotta del ricorrente non è stata ricondotta all’intendimento di sottrarsi al controllo, guadagnando la fuga, non essendo stato inoltre descritto alcun comportamento violento specificamente rivolto contro i militari.
In tale quadro è certamente ravvisabile quel moderato uso della forza, risolventesi in una resistenza passiva, che impedisce di ravvisare quell’effettiva violenza oppositiva che sola può integrare il contestato delitto di resistenza.
Di qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al delitto di cui all’art. 337 cod. pen.
Mentre, secondo altre pronunce della Suprema Corte si è affermato al riguardo che, “ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., l’atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l’azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga” (Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259043).
Chiosa finale: l’atto di divincolarsi può integrare il requisito della violenza o una mera resistenza passiva il tutto dipende da come lo guardi, come cantavano i Jarabe De Palo in “Depende”.
Dipende. Dipende, da cosa dipende? Dipende da come la guardi, tutto dipende.

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