La mascherina e il travisamento (di Riccardo Radi)

In tema di travisamento la cassazione sezione 2 con la sentenza numero 43228 depositata il 14 novembre 2022 ribadisce la configurabilità dell’aggravante ai sensi dell’articolo 628 comma terzo, n. 1) c.p.

La Suprema Corte sottolinea che ha già avuto modo di chiarire che in tema di rapina, ricorrono gli estremi dell’aggravante del travisamento, ai sensi dell’art. 628, comma terzo, n. 1), cod. pen., nel caso in cui l’agente indossi una mascherina, non rilevando, in contrario, che l’uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell’azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile (cfr., in tal senso, Sez. 2 – , Sentenza n. 1712 del 03/11/2021 Ud. (dep. 17/01/2022), Rv. 282517 – 01).

Si evidenzia che il travisamento medesimo risulta essere materialmente collegato alla commissione del delitto e comunque idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 56937 del 20/11/2017 Rv. 271667 – 01).

La presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere.