Corte di Giustizia Europea: divorzio “breve” riconosciuto in automatico (di Federico Radi)

Riconoscimento automatico dei divorzi extragiudiziali: un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile di uno Stato membro, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una decisione ai sensi del regolamento Bruxelles II bis

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza numero C646/20 Grande Sezione ha stabilito che: “L’articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato, segnatamente ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nel senso che: un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d’origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una «decisione» ai sensi del citato articolo 2, punto 4”.

Riconoscimento automatico dei divorzi extragiudiziali: un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile di uno Stato membro, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una decisione ai sensi del regolamento Bruxelles II bis Nel 2013, TB, di nazionalità tedesca e italiana, e RD, di nazionalità italiana, si sono sposati in Germania.

Nel 2018, a seguito di un procedimento di divorzio extragiudiziale ai sensi del diritto italiano, essi hanno ottenuto un certificato di divorzio rilasciato dall’ufficiale dello stato civile italiano.

I servizi dello stato civile tedeschi hanno rifiutato la trascrizione di tale divorzio con la motivazione che esso non era stato previamente riconosciuto dall’autorità giudiziaria tedesca competente. Investita della controversia, la Corte federale di giustizia tedesca si chiede se la nozione di «decisione» di cui al regolamento Bruxelles II bis in materia di riconoscimento delle decisioni di divorzio comprenda il caso di divorzio extragiudiziale derivante da un accordo concluso dai coniugi e pronunciato dall’ufficiale dello stato civile di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest’ultimo.

Con la sua sentenza odierna, la Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro di origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una «decisione» ai sensi del regolamento Bruxelles II bis.

La Corte precisa, anzitutto, che, in materia di divorzio, la nozione di «decisione» contenuta in tale regolamento comprende qualsiasi decisione di divorzio emessa nell’ambito di un procedimento giudiziario o extragiudiziale, purché il diritto degli Stati membri attribuisca competenze in materia di divorzio anche alle autorità extragiudiziali.

Pertanto, qualsiasi decisione emessa dalle autorità extragiudiziali competenti in materia di divorzio in uno Stato membro deve essere riconosciuta automaticamente, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal citato regolamento.

La Corte ricorda inoltre la sua giurisprudenza secondo cui, nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II bis rientrano soltanto i divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale o da un’autorità pubblica, o sotto il controllo della stessa, il che esclude i meri divorzi «privati».

Essa ne deduce che qualsiasi autorità pubblica chiamata ad adottare una «decisione» deve mantenere il controllo sulla decisione di divorzio, il che implica, in caso di divorzio consensuale, che essa debba procedere ad un esame delle condizioni del divorzio alla luce del diritto nazionale nonché della veridicità e della validità del consenso dei coniugi al divorzio.

La Corte chiarisce che il requisito di un esame è il criterio che consente di distinguere la nozione di «decisione» da quelle di «atto pubblico» e di «accordo tra le parti», contenute anch’esse nel regolamento Bruxelles II bis. Essa precisa che tale criterio, al pari della norma relativa agli atti pubblici e agli accordi tra le parti, è stato ripreso e chiarito nell’ambito del regolamento Bruxelles II ter, che ha sostituito il regolamento Bruxelles II bis a decorrere dal 1º agosto 2022.

Per quanto riguarda il caso di specie, la Corte rileva che, in quanto autorità legalmente costituita, l’ufficiale dello stato civile italiano è competente a pronunciare il divorzio in modo giuridicamente vincolante, registrando per iscritto l’accordo di divorzio redatto dai coniugi dopo aver effettuato un esame.

Esso si sincera infatti del carattere valido, libero e informato del consenso dei coniugi a divorziare e verifica altresì il contenuto dell’accordo di divorzio alla luce delle disposizioni giuridiche in vigore, assicurandosi che l’accordo riguardi unicamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l’esclusione di qualsiasi trasferimento patrimoniale o del coinvolgimento di figli che non siano maggiorenni ed economicamente autosufficienti.

La Corte conclude che si tratta quindi effettivamente di una «decisione» ai sensi del regolamento Bruxelles II bis, che deve essere automaticamente riconosciuta dai servizi dello stato civile tedeschi.

Il testo integrale della decisione: CURIA – Elenco dei risultati (europa.eu)