La mancata citazione dei testi della propria lista comporta l’automatica decadenza della parte alla prova?
L’interrogativo suona beffardo a chi frequenta le aule di giustizia dove sistematicamente la pubblica accusa che “dimentica” di citare i propri testi non viene sottoposta ad alcuna decadenza cosa che non accade in automatico agli avvocati.
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 40923 depositata il 28 ottobre 2022 è tornata sull’argomento ed ha condiviso l’orientamento secondo cui la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria.
Senza intenti polemici il principio enunciato si riferisce alla decadenza dalla prova per la difesa.
La Suprema Corte ribadisce che in caso di mancata citazione determina la conseguente legittimità del provvedimento di revoca dell’ammissione dei predetti testi. (Sez. 5 -, Sentenza n. 20502 del 14/01/2019 (dep. 13/05/2019) Rv. 275529 – 01)
Continua la Corte: “È vero che secondo una recente pronunzia, richiamata dal ricorrente, la mancata citazione del teste per l’udienza non comporta l’automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero differire l’audizione del teste già ammesso ad un’udienza successiva”.
In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito il quale non aveva revocato l’ordinanza ammissiva della prova dei testi del pubblico ministero, non citati, sul rilievo che gli stessi avrebbero potuto essere escussi all’udienza successiva, già fissata per il giorno seguente. (Sez. 6 -, Sentenza n. 33163 del 03/11/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279922 – 01).
Ma tale decisione non impone al giudice un particolare onere motivazionale per dichiarare la decadenza, ma a contrario gli consente di evitare tale dichiarazione, se la testimonianza era necessaria o utile e la sua assunzione, sia pure rinviata, non comportava ritardo.
Quindi ci sono testi e testi e ritardi ammissibili ed altri no.
Chiosa la Suprema Corte che non va poi trascurato che la mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione. (Sez. 5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016 Ud. (dep. 31/01/2017) Rv. 269270 – 01)
Ne consegue che non comporta alcuna nullità e risulta legittimo il diniego di assumere ex articolo 507 cod. proc.pen. il teste P. S., che non è stato indicato nella lista testi e che è stato ritenuto non necessario dal tribunale.
Nel caso invece di decadenza dalla prova di un teste ammesso sempre la cassazione ci ricorda che: “pur a voler accedere all’orientamento differente (cfr. Sez. 6, n. 11400 del 12/2/2015, Corti, Rv. 262783; Sez. 3, n. 24302 del 12/5/2010, L., Rv. 247878; Sez. 3, n. 8159 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246255) che ritiene si configuri, invece, nel caso di revoca del teste precedentemente ammesso in ragione della sua mancata citazione da parte della difesa, una nullità a regime intermedio la cui eccezione andrebbe proposta al momento del provvedimento di revoca, nella fattispecie sottoposta al Collegio non è stato dedotto dal ricorrente che ciò sia stato fatto, né risulta altrimenti che sia stata emessa alcuna ordinanza o provvedimento al riguardo dal Tribunale per rigettare la richiesta difensiva; anzi si dà atto, nella sentenza di appello, di una mera critica svolta dal difensore riguardo alla revoca del teste, senza richiederne neppure formalmente la necessità della citazione”.
Quindi, in caso di ordinanza di revoca del teste con dichiarazione di decadenza dalla prova testimoniale il difensore dovrà eccepire immediatamente a verbale la sua opposizione ed indicare la rilevanza e utilità della sua assunzione, pena l’oblio eterno della testimonianza indicata.
