L’avvocato duplicatore dei contributi unificati sospeso per sei mesi (di Riccardo Radi)

Una volta si chiamavano Ciceroni le marche che noi avvocati apponevamo sugli atti ora sono più prosaicamente definiti contributi unificati.

Non nascondiamoci dietro un dito, chi ha i capelli bianchi in questa professione ricorda molteplici aneddoti poco edificanti sul riciclo dei Ciceroni negli atti giudiziari.

Sin dal 1863 in Italia si sono utilizzate le marche da bollo che venivano e vengono vendute generalmente nelle tabaccherie o in esercizi pubblici autorizzati.

Dal giugno del 2005 alle marche da bollo tradizionali sono stati affiancati i contrassegni telematici di tipo autoadesivo, rilasciati per via telematica dall’Agenzia delle Entrate e stampati nei punti di rivendita.

La novità avrebbe dovuto eliminare il mercato clandestino di Ciceroni falsi e i tentativi di riciclo di quelli veri.

Dal 1º settembre 2007 le marche da bollo sono fuori corso e dal 19 settembre 2014 è stata introdotta la marca da bollo digitale (Servizio @e.bollo), emessa elettronicamente attraverso siti web connessi all’Agenzia delle Entrate.

Nonostante le novità c’è chi è ancora tentato di eludere il relativo pagamento.

La tentazione è costata cara ad un nostro collega.

Il Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli con la decisione numero 57 del 28 giugno 2022 ha sanzionato con la sospensione di 6 mesi il riutilizzo in due giudizi di un contributo unificato già utilizzato.

Si rende responsabile della violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, nonché del dovere di adempimento fiscale, l’Avvocato che, per l’iscrizione a ruolo telematica di due giudizi, utilizza bolli e contributo unificato già adoperati.

La reiterazione del comportamento e la mancata adduzione di elementi a sostegno dell’invocato caso fortuito impongono l’affermazione della responsabilità deontologica, anche in ragione dell’idoneità della condotta ad ingenerare nel personale giudiziario un giudizio negativo sulla figura del professionista e dell’intera classe forense.

(In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato è stata inflitta la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi 6)

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 57 del 28 giugno 2022