L’attenuante della riparazione del danno non è configurabile quando il risarcimento è opera di terzi (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 41095 depositata il 28 ottobre 2022 ha esaminato la questione relativa all’applicazione dell’attenuante della riparazione del danno ex art. 62 n. 6, cod. pen. quando il risarcimento sia ad opera di terzi predeterminati da vincoli normativamente imposti.

La Suprema Corte ha stabilito che la riscossione della polizza fideiussoria, aspetto fattuale rivendicato a sostegno della applicazione dell’attenuante della riparazione del danno ex art. 62 n. 6, cod. pen., non può essere valorizzata al fine.

L’attenuante in questione, infatti, deve ritenersi non applicabile nel caso in cui il risarcimento del danno sia l’effetto, in tutto o in parte, non già della libera determinazione dell’imputato bensì dell’opera di terzi predeterminata da vincoli normativamente imposti: il risarcimento curato da società terza, di assicurazione, in forza di un meccanismo di attivazione della correlata polizza fideiussoria esclude infatti il concorso della volontà del prevenuto, avendo l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. natura squisitamente soggettiva in quanto correlata al profilo psicologico e volontaristico, espressivo dell’intervenuto ravvedimento del reo (vedi Sez. 6, n. 9958 del 2016, non mass. e la n. 15853 del 2018 sempre della sez. 6).

L’attenuante della riparazione del danno non è, infatti, applicabile nel caso in cui il risarcimento del danno sia l’effetto, in tutto o in parte, non già della libera determinazione degli imputati, bensì dell’opera di terzi (Sez. 4, n. 13870 del 6/02/2009, Rv. 246428).

Nel caso esaminato è corretta la motivazione spesa, sul punto, dalla Corte di appello che ha escluso l’attenuante del risarcimento del danno sottolineando che il risarcimento curato da società terza, di assicurazione, in forza di un meccanismo di attivazione della correlata polizza fideiussoria esclude il concorso della volontà del prevenuto, avendo l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. natura squisitamente soggettiva in quanto correlata al profilo psicologico e volontaristico, espressivo dell’intervenuto ravvedimento del reo (vedi anche Sez. 6, n. 9958 del 2016, non mass.).