Il difensore d’ufficio non ha diritto al compenso se non richiede la forza pubblica: non basta una porta chiusa, bisogna sfondarla (di Riccardo Radi)

Il difensore d’ufficio per aver diritto al rimborso dei compensi per l’attività prestata deve dimostrare al giudice di aver esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario.

La cassazione civile sezione 6 con l’ordinanza numero 16799 del 24 maggio 2022 ha esaminato la questione se può dirsi conclusa la procedura esecutiva nel caso in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa.

Fatto

Il Tribunale di Cassino, con ordinanza del 3.5.2021, ha rigettato il ricorso per opposizione proposto dall’Avv. B. avverso il rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso per la difesa d’ufficio esercitata in un procedimento penale.

Il Tribunale ha ritenuto che il difensore non avesse utilmente esperito la procedura per il recupero del credito in quanto, dopo aver chiesto il decreto ingiuntivo ed aver notificato l’atto di precetto, si era limitato ad eseguire un solo accesso, trovando la porta chiusa; aveva quindi redatto un verbale negativo di pignoramento in cui aveva dato atto di essere privo di mezzi idonei per l’apertura forzata.

Il difensore ricorre in cassazione deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e dell’art. 82 DPR 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il difensore non avesse completato la procedura esecutiva per il recupero del credito.

Il ricorrente rileva di aver tentato di recuperare il proprio credito, attraverso la richiesta di decreto ingiuntivo, il precetto e due tentativi di accesso non andati a buon fine e sostiene che il completamento del procedimento esecutivo, attraverso la richiesta della forza pubblica, costituiva un notevole aggravio di spesa per lo Stato ed un ingiustificato allungamento dei tempi di recupero del credito per il difensore.

Decisione

La Suprema Corte ha premesso che secondo un costante orientamento, il difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli art. 82 e 116 del DPR 115/2002 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22579 del 10/09/2019, Rv. 655220; Cass 30484/2017; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 27854 del 20/12/2011, Rv. 620470).

Risulta pacifico che l’esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, così come l’atto di precetto ed il pignoramento.

La questione di diritto sottoposta dal ricorrente riguarda l’ipotesi in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa.

In tale ipotesi, come correttamente affermato dal giudice di merito, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell’art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in un’altra località qualora all’atto dell’accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all’art.139 comma IV c.p.c., cui rivolgere l’ingiunzione.

Inoltre, al fine di completare la procedura esecutiva, il creditore può avvalersi dell’ausilio della forza pubblica.

Nel caso di specie, l’iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato ad un verbale di accesso negativo come risulta dal verbale di pignoramento, l’ufficiale giudiziario ha trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per procedere all’apertura forzata, “ha desistito”.

L’iter procedimentale, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l’infruttuoso recupero del credito.

La procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell’ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall’esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.