
Chi è l’amministratore di fatto? Nell’ambito dei reati fallimentari e fiscali spesso l’individuazione dell’amministrato occulto è il thema decidendum.
La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 42915 depositata l’11 novembre 2022 ha ribadito quali sono gli indicatori specifici per definire la figura dell’amministratore di fatto di una società coinvolta in un procedimento penale.
La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati non soltanto rapportandosi alle qualifiche formali rivestite in ambito societario ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta, bensì sulla base delle concrete attività dispiegate in riferimento alle società oggetto d’analisi, riconducibili ad indici sintomatici, quali:
la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria;
la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi;
l’intervento nella declinazione delle strategie d’impresa e nelle fasi nevralgiche dell’ente economico.
Il concetto di amministratore di fatto non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile, che ne declina lo status nella dimensione fisiologica dell’attività d’impresa, ma va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che ne arricchiscono il ruolo.
Invero, la nozione di amministratore di fatto è stata introdotta dall’art. 2639 cod. civ. e presuppone l’esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi, necessariamente, all’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, bensì ad un’apprezzabile attività di gestione, che sia effettuata in modo occasionale o non episodico. (Cassazione sezione 5 n. 12085 del 4 marzo 2021).
Secondo la Suprema Corte ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. (Cassazione sezione 5, n. 35346 del 20 giugno 2013, rv 256534; Cassazione sezione 5, n. 33599 del 14 giugno 2022, n.m.).
L’effettiva gestione da parte dell’amministratore formale non esclude la concorrente responsabilità del co-amministratore di fatto, ove sia comprovata una gestione paritetica.

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