
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 42589 depositata il 9 novembre 2022 ha esaminato la questione relativa alla sussistenza dell’attualità dell’interesse ad impugnare da parte del PM l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale.
Fatto
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata da P.S. e ha confermato l’ordinanza che ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a), 110 cod. pen., 73, commi primo e quarto., d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo b), 110, 81 cod. pen., artt. 10, 14 I. 14 ottobre 1974, n. 497 (capo c) e di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. (capo d).
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, censurando, con unico motivo di ricorso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai delitti contestati a P.S.
Decisione
La Suprema Corte rileva che secondo un orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità, è, tuttavia, inammissibile, per difetto di attualità dell’interesse all’impugnazione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto l’incidenza della contestazione della circostanza sui termini di durata massima della custodia cautelare costituisce oggetto di situazioni future (Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014, dep. 2015, Rv. 262080; Sez. 3, n. 18091 del 08/03/2011, Rv. 250270; Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, Rv. 227860).
Secondo l’orientamento maggioritario, invece, nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l’interesse del pubblico ministero ad impugnare l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, pur accogliendo la richiesta di applicazione della custodia in carcere, abbia escluso la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale del c.d. metodo mafioso, atteso che dal riconoscimento della predetta circostanza conseguono l’applicazione di termini più lunghi di durata della misura, l’operatività della presunzione di adeguatezza della misura custodiale, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e il radicarsi della competenza a svolgere l’attività di indagine in capo all’ufficio distrettuale (ex plurimis: Sez. 2, n. 37977 del 24/11/2020, Rv. 280469 – 01; Sez. 6, n. 33473 del 6/6/2018, Rv. 274057; Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, Rv. 264526; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Rv. 261962; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Rv. 258502).
Nel caso di specie, tuttavia, non sussiste l’interesse del pubblico ministero a ottenere il riconoscimento della predetta circostanza attenuante, in quanto il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ritenuto sussistente nei confronti dell’indagato, già radica l’applicazione del termine di fase di un anno ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., per effetto del rinvio all’art. 407, comma 2, lett. a, n. 6, cod. proc. pen., e, in ragione dell’art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen., fonda l’operatività della presunzione di adeguatezza della misura custodiale, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la competenza a svolgere l’attività di indagine in capo all’ufficio distrettuale.

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