
La cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 42614 depositata il 10 novembre 2022 ha stabilito che nessuna limitazione è prevista dalla legge processuale penale per la prova testimoniale.
Nel caso esaminato la Corte di merito ha ritenuto non decisiva la prova testimoniale dedotta dalla difesa in ordine al pagamento degli emolumenti all’amministratore di una società nell’ambito di un procedimento per evasione fiscale.
La motivazione dell’esclusione della prova testimoniale si basa sull’affermazione che la prova della effettiva erogazione dei pagamenti può essere solo di natura documentale.
La Suprema Corte rileva che la motivazione per l’esclusione della prova testimoniale è erronea in quanto utilizza principi privatistici e tributari che pongono limitazioni della prova testimoniale mentre nessuna limitazione è prevista dalla legge processuale penale, ragion per cui un pagamento può essere provato anche per testi.
Peraltro è evidente che l’assunzione della testimonianza del commercialista, che avrebbe potuto riferire o produrre documentazione contabile, ha decisiva rilevanza, essendo possibile che essa limiti la validità logica dell’impianto giustificativo a sostegno del decisum, ben potendo incidere sulla determinazione dell’imposta evasa e sul superamento delle soglie.
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio.

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