
Quando è invocabile la mera connivenza per escludere il concorso in tema di detenzione di sostanze stupefacenti?
All’interrogativo ha risposto la sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 42232 depositata l’8 novembre 2022 che ha esaminato la questione relativa in tema di detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 e differenza tra concorso nel reato e mera connivenza non punibile.
Nel caso esaminato la difesa invoca il noto principio di diritto per cui, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra una situazione di mera connivenza, come tale non punibile, una condotta che sia meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pur si conosca la sussistenza; ricorre invece il concorso nel reato nel caso in cui sia offerto un consapevole apporto – sia esso di natura morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito del concorrente (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/7/2015, Rv. 264454; Sez. 4, n. 21441 del 10/04/2006, Rv. 234569; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Rv. 247127).
Si tratta di un principio ribadito – vedi tra le altre, la sentenza Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015,- in relazione a fattispecie in cui il concorso era stato ipotizzato in ragione del rapporto di coabitazione dell’imputato con il detentore nell’immobile in cui la droga era custodita.
Coabitazione, che al contrario, tale linea esegetica ritiene non esaustiva ai fini dell’affermazione di responsabilità, in quanto non è ravvisabile a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l’evento, ai sensi dell’art. 40 c.p., ed il solo comportamento omissivo di mancata opposizione alla detenzione in casa di droga da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale.
Di contro, perché possa configurarsi il concorso, occorre che la partecipazione all’altrui attività criminosa avvenga con volontà di adesione, che può manifestarsi anche in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla condotta altrui già in atto, assicurando all’agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell’altro di poter contare su una propria attività di collaborazione (cfr., con riferimento al concorso del coniuge, Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Rv. 211587).
Di tali principi, correttamente intesi, i Giudici di merito hanno fatto coerente applicazione, avendo valorizzato, alla luce della operata ricostruzione fattuale, plurimi e convergenti elementi indizianti la cointeressenza di MR nella detenzione di quella specifica partita di droga di cui conosceva persino la natura; partita rispetto alla quale egli ha fornito un apporto agevolativo di primario rilievo, permettendone l’occultamento in un nascondiglio che, posto nella cucina, cuore della sua abitazione, era anche piuttosto sofisticato e veniva utilizzato, al pari di una cassaforte, “per custodirvi cose preziose”.

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