
Il giudice della riparazione non può operare in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, questo principio fissato dalla cassazione non sembra voler essere recepito dalle corti di appello chiamate a decidere sulla domanda di ingiusta detenzione.
La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 40880 depositata il 28 ottobre ha rilevato che la corte di appello: “sembra non considerare la motivazione della sentenza di assoluzione (che pure riporta testualmente) dalla quale risulta che la ricostruzione complessiva della vicenda presenta «punti oscuri» determinati da «carenze investigative, contraddizioni e profili di insanabile illogicità». La colpa grave dell’istante finisce così per essere affermata ritenendo accertati o non negati dati di fatto che i giudici della cognizione parrebbero invece aver ritenuto non sussistenti perché non sufficientemente provati”.
Avete capito, la strana “voglia” di rifare il processo all’innocente travisando fatti o ritenendo accertate circostanze escluse nel merito.
Sul punto è ancora più esplicativa della strana “voglia” di riprocessare l’innocente di turno la sentenza della cassazione sezione 4 numero 39163 depositata il 18 ottobre 2022 che ha stabilito: “In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).
Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, un grave quadro indiziario a suo carico, previo esame di tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4, n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808), per apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che – se adeguata e congrua – è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458).
A tali fini, peraltro, possono essere valorizzati anche elementi esterni alla incolpazione, purché essi abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare erroneamente emesso dall’A.G. (sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, in cui il principio è stato affermato con riferimento alle “frequentazioni ambigue”).
Tuttavia, è pur sempre necessario che emerga una concausalità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare.
Tale verifica, nella specie, non è stata condotta dalla Corte territoriale in maniera coerente ai principi sopra richiamati.
Innanzitutto, deve rilevarsi che il giudice della riparazione, affermando che la valutazione di quello della cognizione non ha efficacia vincolante in sede di giudizio per la riparazione, ha travisato il significato dei principi di diritto richiamati in premessa, per i quali l’autonomia dei due giudizi va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione”.
Chiosa finale, ma i giudici della riparazione sono a conoscenza delle modifiche legislative?
Nello scorrere le ultime sentenze della cassazione in materia di ingiusta detenzione ci imbattiamo in decine e decine di sentenze ove la cassazione deve ribadire l’ovvio e cioè che avvalersi della facoltà di non rispondere è un diritto sacrosanto ribadito da una legge.
Ad esempio, tra le tante, cassazione sezione 4 numero 40349 del 28 ottobre 2022:
Nel ritenere sussistente la colpa grave dell’interessato ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello di Roma ha attribuito decisivo rilievo al fatto che, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, S. si avvalse della facoltà di non rispondere.
L’ordinanza impugnata richiama in proposito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale potrebbe considerarsi gravemente imprudente o negligente il comportamento di chi scelga di esercitare il diritto al silenzio riconosciutogli dalla legge ostacolando l’accertamento dei fatti e contribuendo in tal modo a ingenerare la falsa apparenza di un reato.
Tale orientamento, tuttavia, deve ritenersi oggi superato dall’intervento del legislatore che, col d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, ha modificato il primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen. L’opzione legislativa è chiara nel senso di adeguare la normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2016/343 con specifico riferimento all’emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (considerando n. 10 e considerando n. 24 della Direttiva).
Si è stabilito, infatti, che “l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo” e non può assumere quindi esclusivo rilievo al fine di ritenere sussistente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017; Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L., Rv. 283241).
Cari giudici, comprate il codice aggiornato, please.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.