Corte di Giustizia dell’Unione Europea: legittimità misura di trattenimento nei confronti cittadino straniero (di Federico Radi)

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-704/20 e C-39/21| Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento).

Il giudice nazionale deve verificare di propria iniziativa la legittimità di una misura di trattenimento adottata nei confronti di un cittadino straniero il cui soggiorno sia irregolare o di un richiedente asilo.

Risulta dal diritto dell’Unione (1) che l’adozione di una misura di trattenimento, o di mantenimento in stato di trattenimento, di un cittadino straniero che abbia presentato una domanda di protezione internazionale o il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare è subordinata al rispetto di una serie di presupposti di legittimità.

Un cittadino algerino, un cittadino marocchino e un cittadino sierraleonese hanno impugnato misure di trattenimento adottate nei loro confronti dinanzi a diversi organi giurisdizionali dei Paesi Bassi.

Il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi e il Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch, hanno chiesto alla Corte se il diritto dell’Unione imponga ai giudici di esaminare di propria iniziativa l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità della misura di trattenimento che non sia stato dedotto dall’interessato.

Nella sua sentenza in data odierna la Corte ricorda, anzitutto, che ogni trattenimento di un cittadino di un paese terzo, che avvenga nell’ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare, del trattamento di una domanda di protezione internazionale oppure del trasferimento del richiedente di una siffatta protezione verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda, costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà di tale cittadino, sancito all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Di conseguenza, laddove appaia che i presupposti di legittimità del trattenimento non siano stati o non siano più soddisfatti, l’interessato deve essere liberato immediatamente.

Ciò vale, in particolare, qualora si constati che la procedura di rimpatrio, di esame della domanda di protezione internazionale o di trasferimento, a seconda dei casi, non viene più espletata con tutta la dovuta diligenza oppure che la misura di trattenimento non è, o non è più, proporzionata.

La Corte evidenzia, poi, che, in materia di trattenimento degli stranieri, il legislatore dell’Unione non si è limitato a stabilire norme comuni sostanziali, ma ha altresì introdotto, in nome del principio di tutela giurisdizionale effettiva, norme comuni procedurali al fine di garantire l’esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che consenta all’autorità giudiziaria competente di liberare l’interessato, se del caso dopo un esame d’ufficio, non appena risulti che il suo trattenimento non è, o non è più, legittimo.

Ne consegue che l’autorità giudiziaria competente per la verifica della legittimità di una misura di trattenimento deve prendere in considerazione tutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nell’ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e, alla luce degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell’Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall’interessato.

Tale obbligo lascia impregiudicato quello consistente, per la suddetta autorità giudiziaria, nell’invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul presupposto di cui trattasi, in conformità al principio del contraddittorio.

Nota bene si evidenzia: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione.

La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. . Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA.

(1) In particolare, la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), e la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96), in combinato disposto con l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali (diritto alla libertà).