
Nell’ambito delle vendite online effettuate tramite piattaforme web la cassazione è stata chiamata a chiarire quando è configurabile l’aggravante della minorata difesa.
Secondo la Suprema Corte il primo aspetto da ribadire è la natura “circostanziale” della consumazione della truffa attraverso la effettuazione di trattative a distanza su piattaforme telematiche.
La truffa contrattuale, ove agita su piattaforme web, si profila infatti come “circostanziata” dalle particolari modalità con cui si esprime la condotta fraudolenta caratterizzata sia dalla distanza tra venditore e acquirente, che dall’offerta virtuale del bene, che viene venduto senza essere controllato.
Tali modalità di attuazione della compravendita si inquadrano come “circostanziali” e non come “costitutive” della truffa contrattuale che in ipotesi può essere agita anche mediante artifici e raggiri posti in essere attraverso il contatto personale.
Ribadita la natura circostanziale – ovvero esterna ed ulteriore rispetto alla condotta descritta nella fattispecie-base – della vendita attuata attraverso l’offerta telematica, deve essere valutata in concreto per verificare se tale modalità integri l’aggravante della minorata difesa.
In materia la Cassazione ha affermato (cassazione sezione 2 n. 36580/2022, cassazione sezione 2 n. 32421/2022) che sussiste l’aggravante della minorata difesa, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l’agente determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente (Sez. 2, Sentenza n. 40045 del 17/07/2018 Rv. 273900; Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016, Rv. 268450 – 01).
Si è tuttavia precisato che l’aggravante non sussiste nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore (Sez. 2, Sentenza n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Rv. 280515 – 01)
Tale condivisa giurisprudenza identifica le condizioni della minorata difesa nella “costante” distanza tra venditore ed acquirente che gestiscono trattative che si svolgono interamente sulle piattaforme web: tale modalità di contrattazione pone l’acquirente in una situazione di debolezza in quanto è costretto ad affidarsi alle immagini che non consentono una verifica della qualità del prodotto; a ciò si aggiunge che la trattativa telematica consente di vendere (ed acquistare) sotto falso nome rendendo difficile anche l’identificazione del contraente e difficile il controllo sulla sua affidabilità. In sintesi la compravendita online richiede che- un particolare affidamento del contraente alla buona fede dell’altro, dato che le trattative si svolgono integralmente a distanza, senza che sia possibile verificare la identità e la qualità del prodotto.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.