
In tema di rapina aggravata il più elevato minimo edittale, previsto dall’art. 628 comma quarto c.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti interne allo stesso n. 1 del terzo comma dell’articolo 628 c.p.
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 41988 depositata il 7 novembre 2022 ha ribadito che, superando contrasti interpretativi sul punto, in tema di rapina, attesa la nuova formulazione del comma quarto dell’art. 628 cod. pen. – introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 – il più elevato minimo edittale ivi previsto si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti interne allo stesso n. 1 del terzo comma dell’art. 628 cod. pen. (Cass. sez. 2, sent. n. 29792 del 09/10/2020 – dep. 27/10/2020 – Rv. 279817.
La Suprema Corte ha sottolineato che ciascuno dei numeri interni al catalogo contenuto nel terzo comma dell’art. 628 cod. pen. contiene una disposizione a più norme autonome eventualmente concorrenti; in tal senso, di recente, Cass. sez. 2, sent. n.14297 dell’08/03/2022 – dep. 13/04/2022 n.m.).
Poiché nel caso di specie sono state riconosciute entrambe le aggravanti previste dal n.1 del terzo comma dell’art. 628 cod. pen. (l’uso delle armi e le più persone riunite), correttamente i giudici di merito hanno determinato la pena base in dieci anni di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, secondo i parametri edittali previsti dal quarto comma della norma.
Il tema soffre un quasi secolare contrasto di giurisprudenza in ordine al molteplice effetto aggravante determinato dalla ricorrenza di più fattispecie, tra quelle descritte nell’ambito topografico dello stesso n. 1 (per la concorrenza agli effetti della pena: Cass. 9 marzo 1936, in Giust. pen. 1936, II, 1486; Id. 4 marzo 1936, in Giust. pen. 1936, II, 1324; id. 5 febbraio 1936, in Giust. pen. 1936, II 1168; Sez. 2, n. 2689, del 31/5/1971, Rv. 119522; Sez. 2, n. 1529, del 5/12/1975, Rv. 132449; Sez. 2, n. 7771, del 1/12/1976, Rv. 136215; Sez. 1, n. 550, del 7/3/1978, Rv. 138714; Sez. 2, n. 7010, del 14/3/1985, Cillo, Rv. 170102; Sez. 5, n. 135, del 13/1/2000, Lo Gatto, Rv. 215485; Sez. 5, n. 4621, del 7/11/2000, Polverino, Rv. 217770; Sez. 4, n. 27748, del 10/5/2007, Rv. 236834; Sez. 5, n. 20723, del 29/1/2016, n.m.; Sez. 2, n. 23978, del 20/5/2016, n.m..
Per il cumulo giuridico, con unico aumento, in caso di ricorrenza di più fattori di aggravamento, in ragione della sede topografica di giacenza delle diverse fattispecie: Cass. 10 luglio 1936, in Giust. pen. 1937, II 1101; Cass. 7 luglio 1937, in Giust. pen. 1938, II 142; 26 gennaio 1949, in Giur. compl. della C.S. XXX, 1, 408; 11 gennaio 1949, ibid. 276; 3 luglio 1945, in Riv. Pen. 1945, 1451; Sez. 2, n. 41004, del 6/7/2011, Rv. 251372; Sez. 2, n. 18743, del 6/4/2018, Massimino, n.m.; Sez. 2, n. 7838, del 29/1/2020, n.m., ma le ultime due non affrontano direttamente il tema).
A ben vedere, nessuno ha mai dubitato della natura ontologicamente plurale e ben differente delle tre ipotesi, che conferiscono al fatto dimensione aggravata.
Quel che invece è -da subito- rimasto controverso è se, nella pacifica possibilità di concorrenza delle tre distinte ipotesi interne alla sistematica catalogazione, debba riconoscersi alla concorrenza delle ridette circostanze effetto ulteriormente ingravescente (entro i limiti stabiliti dal quarto comma dell’art. 63 cod. pen.), oltre quanto già previsto per il grappolo di aggravanti interne al n. 1.; ovvero se, in tali casi, si debba procedere ad aumento unico, in ragione del fatto che quelle diverse ipotesi sono considerate “cumulativamente”, come modalità della stessa maggior capacità criminale espressa (così la più ascoltata dottrina coeva alla codificazione del 1930 e ad essa consonante in spirito).
Nella morfologia della norma, ante riforma del 2017, si contendevano dunque opposti orientamenti che privilegiavano, uno la sistematica topografica (… sotto Io stesso numero raggruppa la circostanza delle più persone riunite, del travisamento e dell’uso delle armi, si deve far luogo ad un unico aumento. Sembra corretto, considerare unitariamente la previsione individuata sotto il numero 1, non solo in ragione della sua sistematica collocazione, collegate dalla virgola, in un unico paragrafo, ma soprattutto perché l’azione tipica e più frequente della rapina aggravata, per quanto insegna l’esperienza giudiziaria più datata, si connota proprio dalla compresenza delle tre circostanze indicate dal n. 1. Con ciò non si vuole assolutamente negare quanto già affermato dalla sentenza n. 27748 del 2007, Rv. 236834, in ordine alla natura diversificata delle singole circostanze del n. 1, perché si ritiene che le circostanze abbiano individualità autonoma e pertanto esse vadano considerate e ritenute per l’affetto aggravante anche quando, nella situazione concreta, non siano compresenti. Ai soli fini della commisurazione della pena, tuttavia, si ritiene che, quando si verifica la compresenza di più circostanze dello stesso alinea n. 1, è logico ed equo ritenere l’aggravante unitaria. Così Sez. 2, n. 41004 del 2011, Rv. 251372), l’altro la valorizzazione della singola dimensione ontologica o del disvalore specifico reso palese da ciascuna distinta e ben individuata condotta (… le diverse ipotesi dell’art 628, comma terzo, numero uno, cod. pen. prevedono distinte circostanze aggravanti, in quanto rappresentano differenti aspetti di criminalità, che trovano il loro fondamento comune nella maggiore efficacia intimidatrice dell’azione. Dette aggravanti possono concorrere fra loro. Di conseguenza nel caso di imputazione per rapina, aggravata per l’uso dell’arma e per il numero delle persone, il periodo massimo per la carcerazione preventiva nel periodo istruttorio dev’essere fissato in due anni, dovendosi applicare un primo aumento corrispondente al massimo della meta della pena base di dieci anni di reclusione e, successivamente, un secondo aumento corrispondente alla meta della pena cosi calcolata, Sez. 2, n. 2689/1971, Rv. 119522; ancor più esplicitamente, Sez. 2, n. 7771, del 1/12/1976, Rv. 136215).
Volendo offrire alle opposte interpretazioni la colorazione dogmatica propria delle più avvedute dottrine “repubblicane”, si potrebbe collocare il primo orientamento tra quelli che leggono il n. 1, del terzo comma dell’art. 628 cod. pen., come una norma a più fattispecie alternative equipollenti; mentre il secondo potrebbe iscriversi tra quelli che leggono tale elencazione come una disposizione a più norme distinte, che -se concorrenti- cumulano (fuori dalle ipotesi di specialità, assorbimento o consunzione) i loro effetti ingravescenti.
In questo immanente e divaricato panorama interpretativo si è affacciato l’intervento riformatore del 2017 (seguito, in un crescendo rossiniano, dalla novella del 2019), che con la seguente disposizione normativa “Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni…“, mutando la morfologia del quarto comma dell’art. 628, cod. pen., sembra aver mostrato indifferenza verso la topografica collocazione delle disposizioni aggravanti ad effetto speciale, imponendo solo un più elevato minimo edittale (senza effetti sul computo dei termini massimi della custodia cautelare e senza intaccare il limite invalicabile indicato, quale cumulo giuridico, al quarto comma dell’art. 63 cod. pen.) per tutte le ipotesi di concorrenza tra circostanze interne ed esterne (quelle comuni descritte all’art. 61 cod. pen.) al terzo comma dell’art. 628 cod. pen..
Né poteva pretendersi dal legislatore una più incisiva precisione didascalica, giacché è evidentemente compito dell’interprete divisare (indipendentemente dalla collocazione topografica e dalla differente ontologia) sostanziale omogeneità o sovrapponibilità di disvalori, di offese, di interessi da tutelare, nell’ambito della tipicità offerta dal legislatore.
Naturalmente, la possibile concorrenza presuppone risolta a monte la diversa eventualità della continenza (art. 68 cod. pen.) o della specialità (art. 15 cod. pen.); ma non è questo il caso delle aggravanti descritte al n. 1 del comma terzo (cit.), che rappresentano altrettante ipotesi diverse di maggior disvalore espresso nel differente manifestarsi, essendo evidente che “agire nella violenza” travisati, in più persone riunite o armati, rappresenta modalità differenti di manifestare la propria carica criminale, disvalore penale ed accresciuta capacità intimidatrice od offensiva, atta ad incutere timore nella vittima o a superare l’eventuale sua resistenza.
Ebbene, nessuna -delle tre epifanie criminali “contiene” l’altra, nessuna è speciale rispetto all’altra, nessuna assorbe in sé il disvalore e lo spregio dell’altra.
Non vi è pertanto ragione di negare che alla concorrenza delle diverse ipotesi aggravanti debba corrispondere una più severa risposta retributiva (minima) della sanzione (agire riuniti in più persone compresenti, travisate nell’aspetto e armate, costituisce anche una notevolissima facilitazione nel guadagnare il risultato voluto e va più gravemente sanzionato rispetto all’azione condotta da una sola persona armata o travisata o unita ad altri).
In questi sensi depone l’argomento della interpretazione letterale e la stessa sistematica codicistica.
Può pertanto affermarsi il seguente principio: l’intervento novellatore del 2017 (legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), che ha dato al quarto comma dell’art. 628 cod. pen. un contenuto nuovo, affermando che “Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni…“, indica un più elevato minimo edittale anche nel caso in cui concorrano più circostanze aggravanti interne al medesimo numero (1) del terzo comma dell’art. 628 cod. pen..
Consegue che ciascuno dei numeri interni al catalogo del ridetto terzo comma contiene una disposizione a più norme autonome ed eventualmente concorrenti.

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