Qualificarsi avvocato al telefono e non esserlo configura il delitto previsto dall’articolo 494 c.p. (di Riccardo Radi)

Dire “Pronto sono l’avvocato” senza completare la frase con le generalità è sufficiente per la condanna per il reato di sostituzione di persona.

La cassazione con la sentenza numero 37890/2020 ha stabilito che è sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato previsto e punito dall’articolo 494 c.p., l’esposizione di una qualità personale a cui la legge ricolleghi specifici effetti giuridici (Sez. 5, n. 11406 del 12/06/2014, dep. 2015, Rv. 263057; Sez. 6, n. 4394 del 08/01/2014, Rv. 258281).

Come ricordato dalla Suprema Corte (Sez. 5, n. 35027 del 17/05/2016, Rv. 267550), la formulazione della norma conferisce alla nozione di effetto giuridico, a tal fine rilevante, un ampio contenuto, comprensivo di conseguenze attinenti ai più vari aspetti dei rapporti sociali, purché determinate, fra le quali, esemplificativamente, le facoltà connesse all’esercizio di una professione (Sez. 2, n. 30229 del 05/06/2014, Rv. 260034), il diritto alla retribuzione derivante da un rapporto -di lavoro a tempo indeterminato (Sez. 2, n. 44955 del 01/12/2010, Rv. 248731), gli aspetti civili ed amministrativi della qualità di ministro di culto (Sez. 5, n. 41142 del 19/06/2008, Rv. 241590) o la legittimazione del proprietario di un terreno ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica dello stesso (Sez. 5, n. 19472 del 20/12/2006, dep. 2007, Rv. 236632).

In particolare, “colui il quale si presenta falsamente come avvocato commette il reato di sostituzione di persona, fattispecie che fa, appunto, riferimento alle qualità giuridicamente rilevanti nella sfera soggettiva: ciò che rileva è che una persona si sia, comunque, qualificata falsamente come soggetto dotato di specifiche competenze in quanto abilitato professionalmente per un proprio interesse, costituito, nella specie, dall’incameramento di una somma di denaro che diversamente non gli sarebbe stata, ragionevolmente, versata” (così, da ultimo, Sez. 2, n. 21705 del 17/04/2019, Rv. 276447).

Correttamente, dunque, la Corte di merito ha ritenuto irrilevante la circostanza che per telefono A. non avesse anche declinato le generalità del presunto legale.

Quindi basta definirsi avvocato senza ulteriori specificazioni (nome e cognome) per andare incontro alla condanna per il delitto previsto dall’articolo 494 c.p.