Diffamazione o ingiuria via facebook, whatsapp o e-mail: il thema decidendum della presenza virtuale secondo la cassazione (di Riccardo Radi)

L’interpretazione adeguatrice della norma ex art 595 cp ai mezzi di comunicazione telematici ed informatici è il nodo centrale della pronuncia numero 36193 della Suprema Corte sezione 5 del 26 settembre 2022.

La cassazione ha chiarito che il punto decisivo del thema decidendum, cioè se la persona offesa dalle espressioni ritenute diffamatorie fosse presente, sia pure virtualmente, alle conversazioni nell’ambito delle quali le frasi erano state comunicate, oppure assente è il discrimine tra l’ingiuria e la diffamazione.

Per affrontare il tema in discorso, appare preziosa la sentenza della sezione 5 della cassazione n. 13252 del 04/03/2021, Rv. 280814, che, nell’interrogarsi sulla natura ingiuriosa o diffamatoria dell’invio di e-mail a più destinatari tra cui anche l’offeso, ha operato una schematizzazione delle situazioni concrete in rapporto ai vari strumenti di comunicazione che possono dare luogo ora all’addebito ex art. 594, ora a quello ex art. 595 cod. pen.

Sostiene la cassazione evocata che:

  • l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;
  • l’offesa diretta a una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario;
  • se la comunicazione “a distanza” è indirizzata ad altre persone oltre all’offeso, si configura il reato di diffamazione;
  • l’offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.

La decisione in discorso ha, poi, approfondito il concetto di “presenza” rispetto ai moderni sistemi di comunicazione, ritenendo che, accanto alla presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso, autore del fatto e spettatori, vi siano, poi, situazioni ad essa sostanzialmente equiparabili, realizzate con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call-conference, audio-conferenza o videoconferenza), in cui si può ravvisare una presenza virtuale del destinatario delle affermazioni offensive.

Occorrerà, dunque, valutare caso per caso: se l’offesa viene profferita nel corso di una riunione “a distanza” (o “da remoto”), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato) (come deciso da Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Rv. 278742).

Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente “presenti” (in accezione estesa alla presenza “virtuale” o “da remoto”), ricorreranno i presupposti della diffamazione, come la giurisprudenza della cassazione ha più volte affermato quanto, per esempio, all’invio di e-mail (cfr. Sez. 5, n. 29221 del 06/04/2011, Rv. 250459; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044; Sez. 5 n. 12603 del 02/02/2017, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, non massimata; Sez. 5., n. 311 del 20/09/2017, dep. 2018, non massimata; Sez. 5, n. 14852 del 06/03/2017, non massimata).

Orbene, sulla scia dell’enucleazione del concetto di presenza virtuale di cui alla sentenza Viviano, la Suprema Corte con la sentenza numero 36193 del 26 settembre 2022 — reputandolo dato di comune esperienza, data la massiccia diffusione del sistema di messaggistica istantanea adoperato nel caso di specie — che la chat di gruppo di whatsapp consente l’invio contestuale di messaggi a più persone, che possono riceverli immediatamente o in tempi differiti a seconda dell’efficienza del collegamento ad internet del terminale su cui l’applicazione viene da loro utilizzata.

Pertanto, i destinatari possono, poi, leggere i messaggi in tempo reale (perché stanno consultando, in quel momento, proprio quella specifica chat) e, quindi, rispondere con immediatezza ovvero, come accade molto più spesso, possono leggerli, anche a distanza di tempo, quando non sono on line ovvero, pur essendo collegati a whatsapp, si trovino impegnati in altra conversazione virtuale e non consultino immediatamente la conversazione nell’ambito della quale il messaggio è stato inviato.

Se questo è, per quanto di specifico interesse in questa sede, il funzionamento del servizio di messaggistica istantanea che viene in rilievo in questo procedimento, se ne può inferire che la percezione da parte della vittima dell’offesa può essere contestuale ovvero differita, a seconda che ella stia consultando proprio quella specifica chat di whatsapp o meno.

Nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quanti sono i membri della chat perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente.

Nel secondo caso si avrà diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente.

Sotto il profilo della prova delle circostanze sopra indicate, per discernere quale sia l’ipotesi alla quale ricondurre il fatto storico, il Giudice di merito dovrà verificare, appunto, se la persona offesa fosse virtualmente presente o assente al momento della ricezione dei messaggi offensivi; attraverso i dati di fatto emersi nel processo, in particolare, il giudicante dovrà comprendere se la persona offesa abbia percepito in tempo reale l’offesa proveniente dall’autore del fatto, accertamento che, quando non siano disponibili dati tecnici più precisi quanto ai collegamenti della persona offesa con il servizio di messaggistica, potrà passare attraverso la verifica di tempi e modi dell’invio dei messaggi e dell’atteggiamento della vittima quale emerge da precisi indicatori fattuali.

La verifica se la persona offesa fosse virtualmente presente o assente al momento della ricezione dei messaggi offensivi via e-mail è il tema oggetto di una recente pronunzia della cassazione, che ha ritenuto l’invio di una “e-mail”, dal contenuto offensivo, ad una pluralità di destinatari integrare il reato di diffamazione anche nell’eventualità che tra questi vi sia l’offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione. (Sez. 5, Sentenza n. 13252 del 04/03/2021 Ud. (dep. 08/04/2021) Rv. 280814.

Nella motivazione, infatti, si è proceduto alla lettura comparativa delle norme ex art 594 cp – depenalizzata – e 595 cp, puntualizzandosi che l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone, mentre l’offesa diretta a una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; se la comunicazione “a distanza” è indirizzata ad altre persone oltre all’offeso, si configura il reato di diffamazione; l’offesa riguardante un assente e comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.

Il criterio discretivo tra il fatto illecito di ingiuria e la diffamazione sanzionata penalmente ex art 595 cp è stato individuato nella presenza o meno dell’offeso tra i destinatari delle comunicazioni offensive.

Si è, infatti, chiarito che è la nozione di “presenza” dell’offeso ad assurgere a criterio distintivo, implicando questa necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e terzi, ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile, realizzata con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici.

Nell’interpretazione adeguatrice della norma ex art 595 cp ai mezzi di comunicazione telematici ed informatici si è chiarito che i numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discrimine tra le due figure come sopra tracciata, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto, restando fermo il criterio discretivo della “presenza”, anche se “virtuale”, dell’offeso tra i soggetti destinatari ; occorre, dunque, ricostruire sempre l’accaduto, caso per caso.