
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 41798, depositata il 4 novembre 2022, ha esaminato la questione del dolo richiesto nelle fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale previste dall’articolo 216, primo comma n. 2, r.d. n. 267 del 1942.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte affermato che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile le ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611).
Pertanto, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita – che richiede il solo dolo generico. diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch’essa contestata (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271753).
Nel caso esaminato, sebbene l’imputazione riguardi la tenuta irregolare della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, la contestazione evoca altresì il profilo di dolo specifico del fine di realizzare un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori proprio delle condotte di occultamento e/o sottrazione.
Escluso che, nel caso di specie, sia stata contestata la fattispecie a dolo specifico di sottrazione o occultamento, va rammentato che la condotta contestata di tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta, allorquando sia funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ovvero come bancarotta semplice.
In particolare, sul punto ricordiamo cassazione (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630) che ha affermato che la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942 , può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, primo comma, n. 2), l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore.
È stato pure affermato, in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, che a differenza del reato di bancarotta semplice in cui l’illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest’ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell’art. 217, comma secondo comma, Legge fallimentare.
Diverso è, infine, l’elemento soggettivo, costituito nell’ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell’ipotesi di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, prima parte, Legge fallimentare dal dolo generico (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867).
Nel caso di specie la Corte di appello ha escluso il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, affermando che non è dimostrata la consapevolezza, in capo all’imputato, che dalla irregolare ed incompleta tenuta delle scritture contabili sarebbe derivata l’impossibilità di ricostruire il patrimonio della società o il movimento degli affari.
Essa è pervenuta a tale conclusione considerando che le suddette incompletezze non erano particolarmente rilevanti, essendo relative ad un periodo di tempo limitato, che non sono emerse condotte di bancarotta patrimoniale fraudolenta o anche semplice e che l’imputato ha collaborato con gli organi fallimentari.
Pertanto, è confermata la sentenza di merito che ha riqualificato il fatto come bancarotta semplice documentale ritenendo indimostrato il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori ed è anche indimostrato il mero dolo generico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

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