Ormai vicinissima l’udienza sull’ergastolo ostativo: cosa deciderà la Corte costituzionale?  

Tra quattro giorni la Corte costituzionale, dopo un anno e mezzo di rinvii, terrà udienza sulla questione di legittimità, sollevata dalla prima sezione penale della corte di cassazione, degli artt. 4 bis co. 1 e 58 ter della legge n. 354 del 1975, e dell’art. 2 d.l. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c. p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

I parametri costituzionali di riferimento individuati dal giudice a quo sono stati gli artt. 27, comma 3, 3 e 117 Cost.

C’è attesa sulla decisione che prenderà la Corte e nel frattempo si prova a capire qual è il ventaglio delle opzioni disponibili e, tra queste, quale considerare la più probabile.

Segnalo intanto un’interessante analisi del costituzionalista Davide Galliani pubblicata ieri dal quotidiano Il Riformista (questo il link).

A suo parere, la domanda cruciale da porsi è se il Governo, intervenendo con il DL 160/2022, abbia rispettato il canone della correttezza costituzionale, inteso nel duplice senso del rispetto dei parametri della necessità e dell’urgenza e dell’astensione da ogni attività che potrebbe condizionare l’autonomia della Consulta.

Galliani ritiene che l’Esecutivo sia arrivato ai limiti dello sconfinamento ma senza superarli perché l’adozione di un decreto legge da un lato soddisfa formalmente la richiesta della Corte di una regolamentazione normativa ma dall’altro crea la possibilità di modifiche in sede di conversione e offre quindi al giudice della leggi una materia prima incerta.

Al tempo stesso e per le stesse ragioni, è convinto che il decreto abbia vincolato e quindi limitato la libertà di manovra della Corte: potrebbe sì decidere posto che il thema decidendum è già circoscritto ma se lo facesse non potrebbe tener conto delle eventuali modifiche di fonte parlamentare e impedirebbe di fatto un dibattito su un tema di rilievo.

Secondo il costituzionalista, in conclusione, la soluzione più probabile e più saggia è quella di un ulteriore rinvio ad una data successiva e prossima alla scadenza del termine di sessanta giorni per la conversione del decreto.

Può essere che le cose vadano come pronostica Galliani (ma può essere ugualmente che la Corte restituisca gli atti al giudice a quo perché chiarisca se il nuovo assetto normativo lo soddisfi oppure no) e che le questioni da lui individuate esauriscano il novero delle opzioni e delle argomentazioni ad oggi possibili.

Del resto, entro pochi giorni conosceremo l’intendimento della Consulta.

C’è però una considerazione aggiuntiva da fare.

Più volte negli ultimi anni la Corte, trovandosi investita di questioni di grande rilievo per la declinazione pratica di principi costituzionali di prima grandezza e muovendosi all’insegna della leale cooperazione tra i poteri dello Stato, ha adottato la tecnica del rinvio così da consentire al legislatore di fare ciò che gli spetta.

I casi in cui questa soluzione è stata preferita all’altra possibile, cioè quella di decidere senza indugi gli incidenti di costituzionalità, sono accomunati da una duplice caratteristica: la ricorrenza di norme in conflitto con la Costituzione; l’inesistenza di soluzioni univoche o, se si preferisce usare il gergo giuridico, di rime obbligate.

È corretto e comprensibile che la Corte costituzionale abbia privilegiato il dialogo allo scontro ma la mite prudenza del suo orientamento non è stata ben ripagata e sono rimaste a lungo prive di una disciplina conforme a Costituzione questioni che incidono sulla carne viva dei consociati come i temi del fine vita e oggi il diritto alla speranza di reclusi a vita.

La leale cooperazione implica dunque il pagamento di un prezzo salato e a pagare non sono i poteri dello Stato ma coloro i cui diritti vengono negati da una legislazione sbagliata.

Si può e si deve sperare che il 9 novembre la Corte vorrà tener conto anche di questo.