Sei un avvocato che dimentica l’udienza? Un anno di sospensione per negligenza inescusabile. Sei un magistrato che dimentica persone in carcere? Negligenza scusabilissima (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un post che raccontava il caso dell’avvocato difensore che è stato sanzionato pesantemente – un anno di sospensione dalla professione – dal Consiglio di disciplina del suo Ordine per avere disertato ingiustificatamente, senza nemmeno farsi sostituire, un’udienza in cui si trattava un processo penale a carico di una sua assistita (a questo link).

Non entriamo nel merito della vicenda, limitandoci a constatarne l’esistenza e la sua conformità ad una tipologia specifica di illecito disciplinare.

Non possiamo però fare a meno di sottolineare la distanza stridente tra la severità della sanzione irrogata all’avvocato che ha mancato al suo dovere e una certa propensione giustificazionista che caratterizza l’attività della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura a fronte di casi che all’uomo comune sembrerebbero di ben maggiore gravità.

Ci piace documentare quello che affermiamo e quindi attingiamo alla casistica della giustizia disciplinare per i magistrati che il CSM pubblica a cadenza annuale.

Ecco alcuni esempi, rimandando per ulteriori approfondimenti a La responsabilità disciplinare dei magistrati, in Filodiritto, 28 ottobre 2020 (a questo link):

i magistrati non sono sottoposti ad alcuna sanzione se: motivano per relationem facendo riferimento a provvedimenti annullati; provocano indebitamente la scarcerazione di indagati perché non depositano nel termine prescritto il provvedimento di conferma dell’ordinanza cautelare; omettono di iscrivere nel registro degli indagati individui a cui carico sono emersi elementi indizianti; iscrivono procedimenti al modello 45 (atti non costituenti reato) e nel frattempo svolgono indagini approfondite su specifiche persone; dispongono in ritardo la scarcerazione dovuta di indagati; esercitano l’azione penale per reati non ancora introdotti nell’ordinamento; depositano con grave ritardo molteplici provvedimenti; omettono di trattare procedimenti loro assegnati;

sono state valorizzate per l’esonero da responsabilità le seguenti ragioni: fare scherzoso e battute estemporanee; debilitazione fisica; situazione familiare critica, fonte di preoccupazione e impegno; accertamenti istruttori approfonditi ma non invasivi; fattispecie delittuose complesse e di difficile ricostruzione; inesperienza professionale; assenza di clamore mediatico; emersione del fatto solo a seguito di ispezione ministeriale; mera disattenzione; necessità di elaborazione di un lutto; scarsa lesività del fatto; assenza di disfunzioni per l’attività giudiziaria; assenza di reclami da parte del soggetto danneggiato.

Ci rivolgiamo a un pubblico di lettori specializzati e sarebbe quindi fuori luogo commentare aggiuntivamente ciò che si commenta da sé.

Aggiungiamo una sola piccola considerazione: se proprio si deve sbagliare, meglio farlo da magistrati che da avvocati.