Corte costituzionale: illegittimo applicare al piccolo spaccio, anche se aggravato ai sensi dell’art. 80, la presunzione relativa di una redditività tale da escludere il gratuito patrocinio

Questione di legittimità costituzionale

Il tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardo all’art. 76, comma 4-bis, DPR n. 115/2002 (testo unico spese di giustizia) nella parte in cui comprende i reati previsti dall’art. 73, DPR  n. 309/1990 (testo unico stupefacenti), qualora ricorrano le ipotesi aggravate previste dall’art. 80, comma 1, lettere a) o g), di quest’ultimo testo unico, tra quelli la cui condanna definitiva determina, in capo al reo, una presunzione di superamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice a quo indica come parametri costituzionali di riferimento gli artt. 3 e 24, commi 2 e 3, Cost.

Riferisce che nella vicenda sottostante il difensore di un imputato assolto da un’imputazione per un reato previsto dal codice antimafia (e ammesso al patrocinio a spese dello Stato in quel procedimento) ha fatto istanza per la liquidazione del suo compenso.

Il certificato penale dell’imputato riportava tuttavia una condanna irrevocabile per due violazioni dell’art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990, aggravate ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettere a) e g), del medesimo testo unico.

Lo stesso imputato non aveva ottemperato alle indicazioni della sentenza n. 139/2010 della Consulta, cioè non aveva fornito, come gli sarebbe spettato data la tipologia di reati per i quali era stato condannato, la prova contraria rispetto alla presunzione relativa di superamento del limite massimo di reddito entro il quale si può godere del gratuito patrocinio sancita dall’art. 76, comma 4-bis, testo unico spese di giustizia.

Il tribunale di Firenze osserva che, data questa condizione, sarebbe tenuto a revocare retroattivamente l’ammissione al gratuito patrocinio dell’interessato poiché già quando era stata disposta mancavano i requisiti di legge.

Questa complessiva disciplina, secondo il giudice a quo, viola gli artt. 3 e 24 Cost. perché la presunzione relativa della disponibilità di un reddito superiore alla soglia fissata dal legislatore, peraltro di durata illimitata, discende indistintamente e irragionevolmente da circostanze aggravanti assai differenti tra loro quanto a capacità dimostrativa di guadagni illeciti e determina in tal modo una lesione ingiustificata del diritto di difesa costituzionalmente assicurato ai non abbienti.

Sentenza della Corte costituzionale

La Corte ha deciso la questione con la sentenza n. 223/2022 (presidente Sciarra, redattore Amoroso, udienza del 5 ottobre 2022), allegata in calce al post.

Il primo impegno è stato quello di delimitare l’oggetto della questione posto che la “formulazione testuale del petitum appare per un verso eccedente, per un altro limitativa, rispetto alla reale portata delle questioni sollevate dall’ordinanza di rimessione”.

La Corte ha ritenuto a questo proposito di individuarlo nell’art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, ovvero, in linguaggio corrente, piccolo spaccio).

Si è quindi assegnata il compito di verificare se questa specifica fattispecie, quand’anche aggravata ai sensi dell’art. 80 stesso DPR, contraddica “la ragione posta dal legislatore a fondamento della presunzione di superamento della soglia reddituale per l’accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”.

Ha di seguito ripercorso il dibattito giurisprudenziale pertinente e rimarcato che è pacificamente ammessa la considerazione dei redditi illeciti tra quelli che concorrono a determinare il reddito complessivo di chi chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio e che tale specifica tipologia reddituale può essere accertata con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni purché gravi, precise e concordanti (come potrebbe essere, ad esempio, il tenore di vita).

Ha ricordato che il legislatore, a fronte dell’elevata difficoltà di accertare la disponibilità effettiva di redditi illeciti, ha fatto ricorso a presunzioni come quella contenuta nel citato art. 76, comma 4-bis, che tuttavia è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 139/2010) nella parte in cui la presunzione ivi sancita era assoluta.

Nel regime successivo a quella pronuncia, che ebbe natura additiva, quella presunzione è divenuta dunque relativa.

Poste queste premesse, la Corte ha rilevato che, secondo l’attuale giurisprudenza di legittimità, “il reato di cessione (o condotta equiparata) di sostanze stupefacenti «di lieve entità», di cui al comma 5 del citato art. 73, anche in presenza di un’aggravante ex art. 80 del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990, non rientra tra quelli per i quali, ove oggetto di condanna definitiva, opera la presunzione contemplata dall’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cassazione, sentenza n. 16127 del 2018)”.

Ha tuttavia aggiunto che “il dato testuale di quest’ultima disposizione, oggetto delle censure di illegittimità costituzionale, il quale continua a far riferimento all’art. 73 tout court, senza escludere la fattispecie del suo comma 5, non consente di accedere a questa interpretazione adeguatrice, tanto più in mancanza nella fattispecie di una  situazione di vero e proprio diritto vivente”.

Ne è derivato l’obbligo di proseguire l’esame nel merito e il risultato è stato di riconoscere la fondatezza, in relazione ad entrambi i parametri costituzionali indicati, delle questioni poste dal tribunale di Firenze, in questi termini testuali:

  • la disposizione censurata, nel prevedere una presunzione di superamento dei limiti di reddito per ottenere il patrocinio a spese dello Stato ove il soggetto richiedente sia stato, in precedenza, condannato in via definitiva per i fatti di reato puniti dall’art. 73 t.u. stupefacenti, in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui all’art. 80 del medesimo testo unico, si pone in primo luogo in contrasto, per incoerenza rispetto allo scopo perseguito, con l’art. 3 Cost., nella parte in cui ricomprende nel proprio ambito di applicazione anche i fatti «di lieve entità», di cui al comma 5 dello stesso art. 73”; ciò perché, se lo scopo della norma è di evitare che “soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose, possano paradossalmente fruire del beneficio dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale (art. 24, terzo comma), ai non abbienti (sentenza n. 139 del 2010)”, questa finalità non può comprendere razionalmente i casi di piccolo spaccio la cui redditività non è verosimilmente tale da far superare al soggetto agente i limiti di reddito normativamente fissati; il che equivale a dire che l’inserimento di quei casi tra quelli che generano la presunzione di un’elevata redditività è manifestamente irragionevole;
  • per le stesse ragioni la norma impugnata viola l’art. 24, commi 2 e 3, Cost.: “La presunzione posta dal comma 4-bis dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 viola tale fondamentale diritto rendendo più gravoso l’onere probatorio posto a carico del richiedente per essere ammesso (o per conservare) il beneficio […] Quest’onere ulteriore e maggiore, differenziato rispetto al regime ordinario, costituisce un ostacolo ingiustificato all’accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per chi è stato condannato per il reato di cessione di sostanze stupefacenti «di lieve entità» (o condotta equiparata), quand’anche aggravato dall’art. 80 citato, e ridonda, pertanto, in violazione dell’art. 24, commi secondo e terzo, Cost.”.

Per tutte queste ragioni, la Corte ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)”.