
Pare che il differimento al 30 dicembre 2022 del d.lgs. 150/2022 voluto dal Consiglio dei Ministri ed inserito nel decreto legge n. 162/2022 stia generando effetti nelle aule giudiziarie.
Sembrerebbe infatti che taluni procedimenti giunti all’udienza preliminare siano stati rinviati, su richiesta dei difensori degli imputati, a date successive alla scadenza del termine di differimento.
I rinvii sarebbero stati concessi allo scopo dichiarato di rendere possibile l’applicazione della nuova versione dell’art. 425, comma 3, c.p.p., la quale impone il proscioglimento quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, formula oggettivamente più favorevole di quella attualmente vigente che richiede allo stesso fine elementi insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
Scelte del genere, pur in attesa di verificarne la consistenza e l’effettivo radicamento nella prassi giudiziaria, giustificano fin d’ora qualche rapida considerazione.
La prima: non esiste al momento (e questa inesistenza è tra le ragioni del differimento della riforma Cartabia) alcuna norma provvisoria che chiarisca a quali procedimenti si applicherà la nuova regola di giudizio, se solo a quelli iscritti dopo l’entrata in vigore della riforma o anche a quelli precedenti per i quali non sia stata ancora superata la fase dell’udienza preliminare. Se si privilegiassero l’efficienza organizzativa e l’esigenza di salvaguardare i risultati di indagini preliminari sviluppate nel regime vigente che consente ai PM di rafforzarne la valenza probatoria in dibattimento, dovrebbe essere scelta la prima opzione. Se invece si puntasse soprattutto sulla capacità deflattiva della nuova regola che mira ad impedire l’intasamento dei ruoli dibattimentali con procedimenti traballanti, dovrebbe essere scelta la seconda.
Molto altro occorrerebbe aggiungere sulla questione e sui tanti rivoli interpretativi che ne deriverebbero ma non è questa la sede adatta per un simile approfondimento.
La seconda: la riforma Cartabia ha introdotto plurime disposizioni di diritto sostanziale di maggior favore rispetto al regime vigente per gli indagati, gli imputati, i condannati (ampliamenti di cause di non punibilità, nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, procedibilità a querela anziché d’ufficio, estinzione di contravvenzioni per adempimento di prescrizioni e l’ampia gamma della giustizia riparativa). Ognuno degli interessati all’applicazione delle norme più favorevoli potrebbe chiedere il rinvio e probabilmente lo farà e sarà difficile negarglielo, peraltro in presenza di rilevanti dubbi di costituzionalità sugli effetti del differimento.
La terza: la condizione magmatica creata dal differimento, in parte e in sintesi dettagliata nei due punti precedenti, unitamente alla mancanza di riferimenti sicuri e di indirizzi già collaudati che è fisiologicamente generata da ogni riforma di questa ampiezza, quasi certamente comporterà una mole imponente di rinvii. Ci saranno quindi un calo della produttività e della resa di giustizia, cioè esattamente il contrario della giustizia più rapida ed efficiente che la riforma dovrebbe assicurare in tempi assai contratti come conseguenza degli impegni assunti in sede europea dal nostro Stato.
Qualcuno ci ha pensato un secondo prima di varare il decreto legge n. 162?
Qualcuno ha valutato il suo impatto e comparato i suoi costi e i suoi benefici?
Un importante esponente della nuova compagine governativa, l’onorevole Delmastro Delle Vedove ha dichiarato testualmente: “Abituatevi alla velocità con cui la politica darà le risposte”. È forse il caso di replicare che la politica a sua volta dovrà abituarsi alla velocità con cui le torneranno indietro i problemi irrisolti delle scelte non meditate. Esattamente quello che si sta osservando per la penalizzazione dei raduni, pensata e scritta come peggio non si sarebbe potuto.

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