
La mancata partecipazione alle udienze e non aver coltivato la difesa dell’assistito nel frattempo “sparito” dai radar dell’avvocato non è giustificabile ed anche la circostanza che non ci siano state concrete conseguenze negative per il cliente non rileva.
Il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno con la decisione numero 107/2022 del 25 giugno 2022: 2022-107.pdf (codicedeontologico-cnf.it)
In difetto di un legittimo impedimento, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista. Inoltre, con particolar riferimento alla prescrizione dell’azione disciplinare, l’illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Di Maggio), sentenza n. 107 del 25 giugno 2022
Fatto
Con esposto datato 12.8.2015 e successiva integrazione del 9.7.2018, presentati all’Ordine degli Avvocati di A., la sig. [ESPONENTE] si doleva del comportamento osservato dall’Avv. [RICORRENTE] il quale aveva omesso di presenziare alle udienze di cui al processo penale celebratosi dinanzi al Tribunale di R. ([OMISSIS]/2011 RG), di non aver impugnato al relativa decisione (n. [OMISSIS]/2014) e di non averla assistita in occasione del processo n. [OMISSIS]/10 RG dinanzi al GdP di R.
La Sezione Giudicante del Consiglio Distrettuale di disciplina di A., dopo gli adempimenti di rito, con delibera del 17.6.2019, comunicata in pari data, apriva il procedimento disciplinare contestando all’incolpato i seguenti addebiti: “a) Violazione dell’art. 26, co. 3°, CD non avendo partecipato, senza addurre alcun impedimento, all’udienza dibattimentale di discussione nel procedimento penale che vedeva imputata [ESPONENTE] per i delitti di cui agli artt. 2. 4 e 7 L. 895/1967 e 337 c.p. con ciò facendole mancare per non scusabile e rilevante trascuratezza una adeguata difesa tecnica; b) Violazione dell’art. 26, co. 3°, C.D.F. per aver fatto scadere i termini per appellare la sentenza di condanna pronunciata all’esito del procedimento di cui al capo a) e pur avendo ripetutamente assicurato alla [ESPONENTE] di stare provvedendo o di aver già provveduto a presentare l’impugnazione, con non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita; c) violazione dell’art. 12 C.D. avendo tenuto nel corso del mandato difensivo conferitogli da [ESPONENTE] in relazione al procedimento penale di cui al capo a) una condotta complessivamente improntata a grave negligenza, d) Per aver violato l’art. 26, c. 3°. C.D.F. non partecipando senza addurre alcun impedimento a n. 6 udienze dibattimentali (19/11/2010, 15/7/2011, 6/4/2012, 22/2/2013, 13/12/2013, 22/5/2015) nel procedimento penale n. [OMISSIS]/10 RG GdP di R. a carico della [ESPONENTE] della quale l’avv. [RICORRENTE] era difensore di fiducia”.
Nel corso dell’istruttoria veniva sentita l’esponente che confermava il contenuto della denuncia/esposto e, in particolare, di essere venuta a conoscenza che la sentenza non era stata appellata dall’avv. [RICORRENTE] dopo essersi recata nella cancelleria del Tribunale di R. Tanto, a seguito della ricezione della notificazione di un atto di precetto, avvenuta il 29.1.2015, il cui titolo esecutivo era rappresentato dalla sentenza non appellata.
Nella decisione è estraibile anche il seguente interessante principio: “Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione disciplinare”:
Il parziale accoglimento dell’impugnazione (nella specie, per prescrizione di uno degli illeciti contestati) non impone una corrispondente riduzione della sanzione comminata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, in implicita applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare comminata dal CDD pur dichiarando prescritti alcuni dei capi di incolpazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Di Maggio), sentenza n. 107 del 25 giugno 2022
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021 (che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2506 del 4 aprile 2020), nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019.
Considerazioni finali
Alla luce della riforma Cartabia e della necessità di munirsi di procura speciale per la presentazione dell’atto di impugnazione, nel caso in cui l’avvocato non riesca ad avere contatti con il proprio assistito (chi pratica sul campo comprende che non è una ipotesi peregrina). quali accortezze bisognerà avere per non rischiare procedimenti disciplinari o di responsabilità civile da parte di clienti “redivivi”?

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