
Dopo giorni passati provando a capire come intendesse esordire il Governo in materia di giustizia e che segnale volesse mandare agli italiani, dopo aver analizzato e comparato il pacchetto normativo che si stagliava all’orizzonte, l’ormai avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 162/2022 del 31 ottobre mette fine alla fibrillazione (per i più ansiosi, addirittura l’agonia) e permette un po’ più di pacatezza.
Proprio con questo stato d’animo più leggero ci si consente qualche osservazione estemporanea.
Serve anzitutto ricordare che l’elenco dei cosiddetti delitti ostativi all’accesso ai benefici penitenziari contenuto nell’art. 4-bis, comma 1, Ord. Penit., è piuttosto ampio e comprende i seguenti reati:
- delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
- associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis e 416-ter c.p. e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività di tali associazioni;
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.);
- induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1, c.p.);
- produzione e commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.);
- tratta di persone (art. 601, c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti relativi all’immigrazione clandestina (art. 12 t.u. immigrazione);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, T.U. dogane);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, T.U. stupefacenti).
Non è finita qui perché, per effetto della L. n. 3/2019 (meglio nota come legge Spazzacorrotti), in questo primo elenco sono stati innestati numerosi altri reati e precisamente:
- peculato (art. 314 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- delitti di cui all’art. 322-bis c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate (il richiamo all’art. 322-bis c.p. va riferito ai delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).
C’è poi un secondo elenco previsto dal medesimo art. 4-bis, comma 1-ter e comprende i seguenti delitti:
- omicidio (art. 575 c.p.);
- atti sessuali con minore ultraquattordicenne in cambio di denaro (art. 600-bis, secondo comma, c.p.);
- turismo sessuale minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- rapina aggravata (art. 628, terzo comma);
- estorsione aggravata (art. 629, secondo comma c.p.);
- contrabbando aggravato di tabacchi (art. 291-ter, T.U. dogane);
- produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti (art. 73 del T.U. stupefacenti), limitatamente alle ipotesi aggravate (art. 80 del T.U. stupefacenti);
- capi e promotori di associazioni a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzate alla commissione dei delitti di contraffazione (art. 473 e 474 c.p.);
- associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di delitti contro la personalità individuale (artt. da 600 a 604 c.p), di violenza sessuale (art. 609-bis, di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata alla commissione di fattispecie aggravate del delitto di favoreggiamento dell’ingresso di immigrati clandestini (concorso di aggravanti, art. 12, comma 3-bis e traffico finalizzato alla prostituzione, art. 12, comma 3-ter)
- pornografia minorile (art. 600-ter)
- associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.)
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- delitti di favoreggiamento e favoreggiamento aggravato dell’ingresso di immigrati clandestini (art. 12, commi 1 e 3, T.U. immigrazione).
E c’è infine un terzo elenco, questa volta previsto dal comma 1-quater del solito art. 4-bis, il quale comprende:
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- turismo sessuale volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.), atti sessuali con minorenni (609 quater c.p.)
- corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.)
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.)
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
Non si intende disquisire sui tanti aspetti problematici della nuova disciplina e sui germi di possibile incostituzionalità che essa immette nell’ordinamento.
Si preferisce piuttosto attirare l’attenzione sulla rilevante eterogeneità dei delitti considerati ostativi e sull’incomprensibilità dei criteri seguiti per la loro selezione.
Non la si può certo addebitare all’Esecutivo appena nominato ma è ad esso che spetta d’ora in avanti il compito di stabilire se, ad esempio, la quota di pericolosità sociale incorporata nella condotta di peculato sia identica a quella addossabile a un capomafia o a un commerciante di schiavi e se, di conseguenza, sia ragionevole equiparare gli autori di queste condotte in sede esecutiva e di accesso ai benefici penitenziari.
In altri termini: bisognerà che il principale organo di indirizzo politico inserisca tra i vari segnali inviati agli italiani anche la sua idea di piramide valoriale e faccia comprendere a tutti noi quali siano i beni giuridici che meritano il massimo della tutela e della repressione delle condotte che li ledono o mettono a rischio e quali siano i beni che stanno più giù.
Se questa chiarezza mancasse, sarebbe legittimo pensare che per la nuova maggioranza il bene giuridico supremo sia un misto di rigore e punizione da declinare a prescindere dalla condotta su cui si abbatte.
C’è poi una seconda e ultima considerazione e deriva da un concetto ripetutamente espresso dal ministro Nordio il quale ha detto di volersi ispirare ad una doppia prospettiva: massimo rispetto per la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, massima attenzione alla certezza della pena dopo.
Se ne prende atto e si guarda a questa affermazione come a una condizione data.
Si immagina di conseguenza che, per un’elementare questione di coerenza, l’attenzione dell’Esecutivo e della maggioranza parlamentare che lo sorregge dovrebbe essere attirata da alcune almeno delle fattispecie incriminatrici la cui declinazione pratica ha maggiormente risentito di influssi giurisprudenziali, come ad esempio il concorso esterno in associazione mafiosa, che nel corso dei decenni hanno evidenziato i gravi rischi connessi ad un deficit di tipicità tale da consentire estensioni applicative quanto mai nebulose e vaghe.
Se rigore e punizione ci devono essere, che almeno seguano a fattispecie chiare, pienamente coerenti al principio di legalità e a tutti i suoi corollari, interpretate ed applicate in modo altrettanto chiaro e prevedibile, sulla base di canoni valutativi condivisi e stabili.
Perché, se tutto questo mancasse, il rigore in fase esecutiva seguirebbe all’incertezza del giudizio e questa sarebbe la condizione peggiore possibile.
Come narrava Voltaire nel Commentario sul libro dei delitti e delle pena: “Il parlamento di Tolosa segue una pratica molto curiosa nelle prove testimoniali. Altrove si ammettono mezze prove, che in fondo non sono che dubbi, perché si sa che sono mezze verità. Ma a Tolosa si ammettono i quarti e gli ottavi di prova. Si può considerare, per esempio, un sentito dire come un quarto di prova, un altro sentito dire più vago come un ottavo; di modo che otto dicerie, che non sono che un’eco di una diceria mal fondata, possono diventare una prova completa ed è all’incirca su questo principio che Jean Calas fu condannato alla ruota”.
Ecco, piacerebbe che anche a questo si facesse attenzione.

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