
Questione
Il nodo della compresenza o simultanea presenza, di non meno di due persone, senza precisazione dei caratteri qualificanti della stessa.
Orientamento della Corte di cassazione
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 40860 depositata il 27 ottobre 2022 ha esaminato la delicata questione della configurabilità dell’aggravante speciale prevista dall’articolo 628 comma 3 n.1, delle più persone riunite, che richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia.
Non sfuggirà a nessuno la delicatezza del tema, in considerazione delle ricadute sanzionatorie del riconoscimento dell’aggravante e del regime di ostatitività ex art. 4 bis, comma 1 ter, ord. penit. alla sospensione dell’esecuzione della pena, il riconoscimento della circostanza non può prescindere da quel surplus di pericolosità che solo giustifica l’aggravio quantitativo e qualitativo della pena secondo i criteri di offensività e ragionevolezza declinati dalla Corte Costituzionale.
La Suprema Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha da tempo chiarito in relazione al delitto di estorsione ma con principi pacificamente estensibili alla fattispecie di rapina che la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518).
Risolvendo il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite con la richiamata decisione hanno evidenziato che “una corretta interpretazione letterale, imposta dall’art. 12 delle preleggi, in base alla quale è necessario in primo luogo tenere conto nella interpretazione delle norme del significato lessicale delle parole utilizzate dal legislatore, il verbo “riunire”, nella sua comune accezione, significa “unire, radunare più cose o persone nello stesso luogo”, ed il sostantivo “riunione” indica “il riunirsi di più persone nello stesso luogo allo scopo di,..”.
Il dato semantico, quindi, non appare di dubbia interpretazione, volendosi con il termine “riunite” indicare la compresenza in un luogo determinato di più persone, ovvero di almeno due persone”.
Hanno quindi sottolineato che nella formulazione legislativa il termine “riunione” risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone sicché la compresenza dei concorrenti nel locus commissi delicti esprime un maggior disvalore penale in virtù dell’apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercitata sulla vittima.
Secondo la ricostruzione ermeneutica della decisione in esame “in tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene l’elemento specializzante della “riunione” riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendo, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva“.
Si è ulteriormente evidenziato che simile lettura è confortata anche dalla interpretazione logico-sistematica della norma e, quindi, dalla ratio della stessa individuabile nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima, in piena continuità e coerenza con le altre ipotesi di aggravamento previste dal comma terzo dell’art. 628 cod. pen. (violenza o minaccia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; posta in essere da persone che fanno parte dell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.; violenza che consiste nei porre taluno in stato di incapacità di volere ed agire), tutte riconducibili alla volontà del legislatore di sanzionare più gravemente le condotte che creano maggiore intimidazione e riducano le possibilità di difesa della vittima.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, escluso che la ragione dell’aggravamento di pena possa essere ravvisata nella maggiore pericolosità intrinseca del fatto commesso da più persone poiché la maggiore oggettiva pericolosità dell’azione criminosa posta in essere da più persone “è esattamente la ratio dell’aggravamento di pena previsto dall’art. 112, n. 1, cod. pen., norma che prevede un inasprimento delle pene quando i concorrenti nel reato siano cinque o più persone”.
Sicché con tale impostazione si ritornerebbe a sovrapporre il concorso di persone nel reato alla aggravante delle “più persone riunite“, dimenticando l’elemento specializzante della “riunione” e tradendo il tenore letterale della norma e la volontà del legislatore”.
In definitiva, quindi, secondo i principi affermati dal massimo consesso nomofilattico, la ratio del sensibile aggravamento di pena previsto dall’art. 629, comma secondo, cod. pen. rispetto alla fattispecie del reato-base, nel caso di condotta estorsiva realizzata da più persone, risiede nel dato oggettivo del contributo causale, determinato dal maggiore effetto intimidatorio della violenza o minaccia posta in essere, fornito alla realizzazione del delitto dalla simultanea presenza nel luogo e nel momento della esecuzione della violenza e minaccia dei concorrenti e non in quello soggettivo della mera percezione della provenienza della condotta da parte di più persone.
II precedente della Sezione 2 n. 21988 del 30/1/2019, Rv 276116 ampiamente richiamato dalla difesa ha fatto rigorosa applicazione dei principi enucleati dalla sentenza delle Sezioni unite, peraltro in un caso di rapina tentata in cui uno dei due complici durante l’azione si era nascosto alla vista della parte offesa ed aveva poi aiutato l’autore materiale a darsi alla fuga, affermando conclusivamente che nel reato di rapina la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che questa sia stata posta in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza da parte di uno dei complici all’esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della medesima.
La pur rilevata presenza di pronunce difformi secondo cui in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la “ratio” dell’aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all’oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Rv. 273520; n. 46148 del 10/10/2019, Rv. 277776; n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916), per quanto condizionata dalla specifica casistica, non pare compatibile con la pronunzia delle Sezioni Unite Alberti in quanto il criterio della maggiore potenzialità criminosa è ricollegabile alla disciplina del concorso di persone nel reato e alla ratio aggravatrice dell’art. 112 n. 5 cod. pen. piuttosto che alla circostanza in discussione.
Dalle considerazioni che precedono consegue che le valutazioni della sentenza impugnata in punto di sussistenza della circostanza ex art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. non appaiono in linea con il dictum delle richiamate Sezioni Unite, vincolante in forza della esplicita previsione dell’art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen., sicché s’impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al altra sezione della Corte di appello competente che dovrà valutare, alla luce dei principi richiamati, se la simultanea presenza della F. nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia da parte del coimputato abbia avuto connotati tali da poter essere qualificata come diretta partecipazione all’azione violenta ovvero si presti ad essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della stessa condotta.


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