
Premessa
Una recente decisione della Corte di cassazione, precisamente la sentenza n. 18001/2022 emessa dalla prima sezione penale (udienza del 20 gennaio 2022), ha avuto ad oggetto i principi dell’immutabilità del giudice e di oralità del processo penale.
Vicenda
È accaduto che, in seguito ad una modifica della composizione del collegio giudicante, una sentenza di primo grado è stata redatta da un giudice che, avendo partecipato esclusivamente all’ultima udienza dibattimentale, non aveva assistito né all’esame dell’imputato, né a quello dei testi, né a quello dei periti e consulenti tecnici.
La difesa dell’imputato ha fatto ricorso per cassazione deducendo che il giudice d’appello, pur esplicitamente invitato a procedere alla rinnovazione degli atti, non ha dato seguito alla richiesta.
Decisione della Corte di cassazione
Il collegio della prima sezione penale ha ritenuto infondato il motivo di ricorso.
Ha rilevato, similmente a quanto osservato nella decisione impugnata, che l’imputato aveva prestato il suo consenso all’acquisizione e all’utilizzazione degli atti già compiuti in tutte le occasioni in cui il collegio aveva subito modifiche.
Ha considerato irrilevante il convincimento del ricorrente che l’incarico di estensore sarebbe stato affidato ad uno dei giudici che aveva partecipato al dibattimento anziché, come in effetti è avvenuto, ad un giudice che, avendo assistito solo all’ultima udienza del giudizio, aveva una conoscenza solo cartolare degli atti.
Ciò perché “Tale riserva è priva di ogni rilevanza in ordine agli effetti che comporta il consenso alla rinnovazione degli atti processuali, dovendo considerarsi, da un lato, che la redazione della motivazione della sentenza è un passaggio successivo rispetto all’assunzione della decisione, nel caso di specie collegiale, quindi partecipata da tutti i componenti del Tribunale; dall’altro, in un’ottica di sistema, che l’obiezione difensiva si infrange comunque con l’ipotesi in cui vi sia consenso all’acquisizione degli atti dinanzi ad un giudice monocratico, caso in cui giocoforza la redazione della sentenza sarebbe effettuata da un giudice diverso da quello che aveva presenziato all’assunzione delle prove durante l’istruttoria dibattimentale”.
È infatti consolidato l’orientamento interpretativo per il quale soltanto la mancanza di consenso delle parti alla rinnovazione del dibattimento mediante lettura degli atti relativi alle prove già acquisite determina la nullità assoluta della sentenza, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, per violazione del principio di immutabilità del giudice ai sensi degli artt. 525 e 179 cod. proc. pen.
Non solo: sono idonee ad esprimere il consenso anche le condotte concludenti che escludono ogni vizio quando le parti presenti non si siano opposte, né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione. In tal caso, infatti, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.
Questo indirizzo è stato ribadito di recente dalle Sezioni unite le quali hanno chiarito che «In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile» (Sez. unite, sentenza n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754 – 01).
Nelle stessa decisione le Sezioni unite hanno peraltro precisato che l’intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla manifesta superfluità della rinnovazione stessa.
Il collegio di legittimità ha infine escluso che l’indirizzo interpretativo così descritto sia sospettabile di illegittimità costituzionale poiché “come ha rilevato il Giudice delle Leggi nella sentenza n. 132 del 20/5/2019, ritenendo compatibile la possibilità di ragionevoli deroghe alla regola dell’identità tra giudice avanti al quale si forma la prova e giudice che decide – «il diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni di fronte al nuovo giudice o al mutato collegio “non è assoluto, ma ‘modulabile (entro limiti di ragionevolezza) dal legislatore” (ordinanza n. 205 del 2010), restando ferma – in particolare – la possibilità per il legislatore di introdurre “presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio” del diritto in questione (ordinanze n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007)».
Commento
Sembra un meccanismo ad orologeria quello delineato dalla Corte di cassazione, in cui tutto funziona perfettamente e obbedisce a regole ineccepibili. Ma la realtà è che un giudice ha concorso al giudizio – e per di più lo ha fatto nella delicata posizione di estensore – senza avere assistito a un minuto del giudizio medesimo, senza avere avuto alcun contatto con ciò che accadeva mentre accadeva.
C’è qualcosa di assai sbagliato in questo e neanche le Sezioni unite possono trasformarlo in qualcosa di giusto.


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