
Da un lancio dell’agenzia di stampa Opinione di poco (consultabile a questo link) fa si apprende che non meglio precisate “fonti Chigi” le avrebbero inviato una nota stampa che illustra i primi due provvedimenti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio dei Ministri convocata per il 31 ottobre.
Entrambi riguardano la giustizia.
Il primo sarebbe un decreto legge in materia di ergastolo ostativo il cui schema ricalcherebbe il disegno di legge n. AS 2574 approvato nella scorsa legislatura alla Camera il 31 marzo 2022 e prevederebbe quindi due presupposti ineludibili per gli ergastolani che chiedano di accedere ai benefici penitenziari: avvenuto adempimento delle obbligazioni civili conseguenti al reato commesso; dimostrazione della cessazione dei collegamenti con la criminalità.
La necessità e l’urgenza sarebbero motivate dall’imminente udienza (8 novembre 2022) fissata dalla Corte costituzionale allo scadere del periodo concesso al Parlamento per l’approvazione di una revisione organica dell’attuale disciplina dell’art. 4-bis dell’Ordinamento penitenziario cui consegue il rischio che, in mancanza di un intervento normativo, si arrivi ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale in assenza di un provvedimento legislativo che temperi ed equilibri i vari interessi coinvolti, a partire da quello prioritario della sicurezza sociale.
Il secondo punto consisterebbe nel differimento al 30 dicembre dell’entrata in vigore di alcune disposizioni del d.lgs. n. 150/2022 che risponderebbe all’esigenza, manifestata da numerosi operatori del diritto con una lettera inviata al Ministro della Giustizia, di disporre di più tempo per l’indispensabile riorganizzazione degli uffici giudiziari.
Fin qui la notizia riportata dall’agenzia Opinione.
Nel frattempo tuttavia circolano con sempre maggiore insistenza voci, comprese quelle delle più diffuse testate nazionali che accreditano l’esistenza di uno schema già strutturato del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresterebbe ad approvare e di una relazione illustrativa a suo supporto.
Il contenuto che queste voci attribuiscono al testo nella parte attinente alla nuova disciplina dell’ergastolo ostativo sarebbe assai più dettagliato e soprattutto ben più restrittivo di quello sintetizzato nel lancio di agenzia e finirebbe per porre obblighi dimostrativi e procedure di verifiche così stringenti da tradursi in una sostanziale impossibilità di accesso ai benefici penitenziari ed in un segnale assai forte alla magistratura di sorveglianza.
Terzultima Fermata crede sia nell’interesse pubblico accennare anche a queste voci ma per sua abitudine commenta solo ciò che ha una fonte certa e, allorché si parla di norme giuridiche, proviene da testi vigenti.
Comunque sia, si saprà presto di più e noi, come sempre, adempiremo al nostro impegno informativo.


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