Stalking condominiale: configurabile anche con due distinte condotte nella stessa giornata in quanto delitto “eventualmente abituale” (di Riccardo Radi)

La Corte di appello di Milano sezione 1 con la sentenza numero 4256/2022 ha statuito che bastano due condotte fra quelle descritte dall’articolo 612 bis Cp, vale a dire molestie e minacce che ingenerano nella vittima ansia e paura, costringendola a cambiare le abitudini di vita per ritenere configurato il reato di atti persecutori.

Secondo la corte di appello meneghina si configura la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, che ben può verificarsi nell’arco di un tempo molto ristretto, perfino nel giro di una giornata; a condizione, tuttavia, che si tratti di atti autonomi, tali da determinare nella persona offesa un progressivo accumulo di disagio psicologico.
La corte di appello ha confermato la sentenza di condanna di primo grado ed ha respinto il gravame dell’imputato.

Lo stalking, scrive la corte, è delitto “eventualmente abituale”: lo strato di prostrazione psicologica della vittima può emergere soltanto alla fine della sequenza, dopo l’ennesimo atto persecutorio, e manifestarsi in una delle forme previste dall’articolo 612 bis Cp; non conta tanto la quantità ma la qualità, pesano le conseguenze emotive della costrizione che la vittima percepisce nelle abitudini di vita.

A proposito dell’evento del delitto di atti persecutori, conseguentemente operando una corretta ricostruzione del discrimen fra il delitto di cui all’articolo 612 bis e il reato di molestie, costituito dal diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, configurandosi il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 6 n. 23375 del 10/07/2020, Rv. 279601; conf. Sez. 5 – , n. 15625 del 09/02/2021, Rv. 281029).

Nel caso di specie, peraltro, i comportamenti ascritti all’imputato sono consistiti in distinte condotte non solo di molestie ma anche di minacce, che già di per sé integrano l’abitualità propria del delitto di atti persecutori.

Il delitto previsto dell’art. 612-bis cod. pen., che ha natura di reato “eventualmente abituale” e di danno, è, infatti, integrato dalla reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non sono i singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento.

Terzultima Fermata registra, con una certa preoccupazione, l’ampliamento interpretativo del reato di atti persecutori e il conseguente rischio per il principio di legalità.

Nei lavori preparatori della Camera ed in particolare nella proposta di legge a firma Lussana, che ha permesso l’introduzione dell’articolo 612-bis c.p. nel nostro ordinamento si legge: “Nel nostro Paese si stanno verificando con sempre maggiore frequenza gravi episodi di cronaca nera che impongono una maggiore attenzione da parte della nostra legislazione nei confronti delle molestie e delle minacce messe in atto da molestatori assillanti, in grado di procurare – secondo la definizione che ne forniscono gli psichiatri – una vera e propria « sindrome da molestie assillanti ». Si tratta di qualcosa di molto più grave della molestia o del disturbo alle persone, sanzionati dal nostro codice penale con l’arresto fino a sei mesi. Secondo la terminologia mutuata dal mondo anglosassone, lo «stalking» consiste in una persecuzione asfissiante che finisce per sconvolgere l’esistenza della vittima, costringendola a vivere in una condizione di perenne attenzione, se non addirittura di terrore”.

Appare evidente che lo scopo del Legislatore sia stato notevolmente ampliato dalla giurisprudenza.