
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 40556 depositata il 26 ottobre ha esaminato la questione relativa all’omessa traduzione della sentenza di primo grado e quale conseguenza derivi dalla mancata esecuzione dell’incombente.
Si ricade sotto un’ipotesi di nullità della sentenza o di uno slittamento dei termini per impugnare?
La Suprema Corte ha rilevato che, nonostante l’imputata abbia personalmente e tempestivamente richiesto nel giudizio di primo grado la traduzione della sentenza in una lingua a lei comprensibile, la traduzione dell’atto non è stata mai effettuata.
Emerge, altresì, dal verbale dell’udienza del 26 maggio 2021, celebrata dinanzi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, che prima della deliberazione della sentenza di primo grado il Giudice nominò un interprete, disponendo, contestualmente, anche la traduzione della sentenza entro il termine di cinque giorni successivi al suo deposito.
Incombente procedurale, questo, la cui mancata esecuzione non integra un’ipotesi di nullità della sentenza, ma uno slittamento dei termini per impugnare, i quali, essendovi stata una specifica richiesta di traduzione ed una, parimenti specifica, disposizione al riguardo impartita dal giudice, decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell’imputato alloglotta nella lingua a lui comprensibile, sicché se ne possa logicamente inferire l’acquisizione di una effettiva conoscenza del contenuto (ex multis v. Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Rv. 266444; Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Rv. 277775; Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Rv. 279447; Sez. 1 n. 32504 del 19/5/2021, Rv. 281763).
Ne consegue che, al fine di assicurare una tutela effettiva e piena al diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento, i termini per l’impugnazione, diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, devono ritenersi, nei confronti della sola imputata, ancora aperti e decorrono a partire dalla effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento non ancora tradotto, non essendovi alcun onere processuale di sollecitare l’espletamento dell’incombente non adempiuto ovvero di eccepire una lesione del diritto di difesa al fine di chiedere una successiva, non prevista, restituzione in termini in conseguenza dell’omessa traduzione dell’atto, una volta che il suo diritto ad ottenerne la traduzione sia stato, come nel caso di specie, ritualmente esercitato e positivamente delibato dal Giudice in relazione alla ricorrenza dei suoi presupposti giustificativi. In attuazione delle previsioni contenute nella direttiva 2010/64/UE del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la formulazione testuale dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. lascia chiaramente intendere che il diritto dell’imputato alla traduzione scritta dei principali atti del procedimento (fra i quali viene dal legislatore espressamente ricompresa la sentenza) è direttamente finalizzato a consentire il concreto esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, non a soddisfare, di contro, un’astratta esigenza di conoscenza dell’atto, altrimenti non spiegandosi la ragione per cui il legislatore l’abbia resa obbligatoria solo in relazione ad alcuni atti del procedimento e l’abbia prevista solo in favore dell’imputato, e non anche del condannato.
Non è necessario, dunque, che l’imputato eccepisca l’esistenza di un concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative, poiché esso, in realtà, è già presente in re ipsa e non ancora rimosso a causa della persistente lesione derivante dal mancato adempimento dell’obbligo di traduzione dell’atto. L’imputato che non ha ancora preso cognizione del contenuto del provvedimento, infatti, non è in grado di rappresentare correttamente al difensore le ragioni del pregiudizio eventualmente subito, né il difensore potrebbe sostituirlo in tale valutazione, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegarne compiutamente i motivi, allorquando abbia avuto la possibilità di esaminare il provvedimento, in ipotesi lesivo, e prenderne piena conoscenza nella lingua a lui nota.
Nel caso in esame, peraltro, pacificamente risulta che non vi è stata alcuna rinuncia dell’imputata al suo diritto di ottenere la traduzione della sentenza, né l’accertato inadempimento dell’obbligo giudizialmente stabilito potrebbe risolversi in un sostanziale vulnus all’esercizio del suo diritto di difesa. In definitiva, ferma restando la declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello proposto dal difensore – in quanto limitato, nel devolutum, alle sole censure di merito e tardivamente depositato per le ragioni puntualmente esposte nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3) -, deve ritenersi che l’attualità della decorrenza del termine per la proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputata, parimenti legittimata in tal senso ai sensi dell’art. 571 comma 1, cod. proc. pen., e la mancata effettiva conoscenza del contenuto dell’atto processuale che ne costituisce il potenziale oggetto non consentono, per le ragioni dianzi indicate, di ritenere consumato, allo stato, il suo diritto all’impugnazione.


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