Testimonianza indiretta da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria: limiti e possibilità (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 40322 depositata il 26 ottobre 2022 ha esaminato la questione relativa al divieto di testimoniare ex art 195 comma 4 cpp da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Nel caso esaminato il Brigadiere che aveva svolto le indagini, avrebbe testimoniato anche sulle informazioni ricevute dalla persona offesa.

La Suprema Corte afferma che il militare aveva ricordato l’attività di indagine svolta, precisando di come la persona offesa avesse riconosciuto in foto il suo aggressore, e di come lui stesso avesse sequestrato la spranga in ferro recuperata da S., essendo questo solo il contenuto della testimonianza valorizzato dalla Corte territoriale.

La pronunzia è in armonia con il principio più volte enunciato in sede di legittimità, secondo il quale il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorché non ancora acquisita nel processo, ma è solo illustrativa dello sviluppo dell’indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti, anche con riferimento all’evidenziazione di eventuali contrasti tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella dallo stesso resa in sede dibattimentale (Sez.1 , Sentenza n. 13734 del 25/02/2020 (dep. 06/05/2020) Rv. 278974. Massime precedenti conformi: N. 44219 del 2014 Rv. 262067.

Il vigente ordinamento processuale ammette la cd. testimonianza indiretta in forza della quale “quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre” (art. 195, comma 1, cod. proc. pen.).

Si precisa inoltre che “il giudice può disporre anche di ufficio l’esame delle persone indicate nel comma 1” (art. 195, comma 2, cod. proc. pen.).

A fronte di tale previsione di carattere generale – che, tra l’altro, consente al giudice di utilizzare, in mancanza della richiesta di parte di esaminare la fonte primaria, il contenuto delle informazioni che ha riferito il cd. teste «de relato» (ex multis Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017 dep. 2018, C., Rv. 272008) -, il legislatore del 2011 ha introdotto al comma 4 dell’art. 195 cod. proc. pen. uno specifico divieto, prevedendo che “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)”.

La disposizione (ulteriormente emendata a seguito della sentenza n. 305 del 2008 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con la modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate) ha lo scopo di impedire l’utilizzazione processuale del contenuto delle dichiarazioni che la polizia giudiziaria ha acquisito dai testimoni, ma non, invece, quello di impedire all’agente di polizia giudiziaria di riferire di ciò che ha appreso, essendo tali elementi necessari per l’illustrazione al giudice dello sviluppo delle investigazioni e del complessivo panorama investigativo.

Si è, infatti, chiarito che “il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell’esame dibattimentale” (Sez. 1, n. 44219 del 17/09/2014, Miani, Rv. 262067).

Il divieto di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. impedisce dunque al teste di polizia giudiziaria di introdurre nel processo «fatti» in contrasto con quelli su cui il teste di riferimento ha reso dichiarazioni. L’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nel vietare che il teste di polizia giudiziaria possa deporre sul «contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni», deve essere letto con il precedente art. 194 che, nel definire l’oggetto e i limiti della testimonianza, statuisce che “il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova”.

Nel caso dell’agente di polizia giudiziaria, l’oggetto della prova, cioè ciò che si dovrebbe essere chiamati a ricostruire oralmente, è lo sviluppo delle investigazioni nell’ambito del quale si colloca la deposizione del teste raccolta nelle indagini preliminari.

Ne consegue che il divieto si riferisce solo ai casi in cui l’oggetto specifico della testimonianza è proprio la dichiarazione ricevuta dal testimone, ma non certo la circostanza che detto teste sia stato sentito e cosa abbia riferito per orientare le investigazioni.

Ricostruita in questi termini la ratio della disposizione, diventa agevole constatare che nel divieto di cui all’art. 195, comma 4, cod. pen. non ricade la situazione processuale in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio o sostitutivo di quella del teste primario, indipendentemente dal fatto che essa già sia stata acquisita o che possa essere acquisita nel corso del processo, ma è solo illustrativa di essa e non la surroga, essendo limitata a illustrare lo sviluppo dell’indagine e la complessiva coerenza degli elementi di prova raccolta durante essa, anche con riferimento all’evidenziazione di eventuali contrasti tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella dallo stesso resa in sede dibattimentale, ciò in analogia con quanto previsto per la testimonianza dall’art. 500 cod. proc. pen., nonché con altri elementi di prova di cui la polizia giudiziaria sia a conoscenza.