
Dal tribunale di Roma le prime avvisaglie dell’ingorgo prossimo futuro.
Oggi ho trascorso la mattinata avanti al tribunale monocratico di Roma e per fare una cortesia a due colleghe ho seguito dei processi in tre aule.
In ogni aula il giudicante ha dovuto procedere alle nuove notifiche alla persona offesa per tutti quei reati prima procedibili di ufficio e ora a querela a seguito della riforma Cartabia.
I procedimenti interessati sono principalmente quelli aventi ad oggetto il reato di furto.
La riforma cambia il regime di procedibilità di alcuni delitti contro la persona o il patrimonio, individuati nell’ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni.
È cioè esteso il regime di procedibilità a querela ad alcune ipotesi che riguardano reati come: lesioni personali; lesioni personali stradali gravi o gravissime; violenza privata; minaccia; violazione di domicilio; furto; truffa; danneggiamento.
Si pone dunque la questione della transizione per i reati che, da perseguibili d’ufficio, diventano a querela di parte: se il fatto è commesso prima dell’operatività in vigore della riforma e non pende ancora il procedimento penale, il termine per proporre querela decorre dal primo novembre 2022; se invece il procedimento risulta già incardinato, spetta al PM informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre da quando l’interessato è stato avvisato.
Nel caso di procedimenti in corso il giudice è chiamato a provvedere ad informare la persona offesa della possibilità di presentare querela.
Nelle Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni all’articolo 85 (Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità) si prevede:
1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l’azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il pubblico ministero.
Ebbene tale adempimento, sulla carta semplice, può trasformarsi in un ostacolo non irrilevante sia per l’ulteriore decorso del tempo, ai fini della prescrizione, e sia per la ricerca della persona offesa.
Il tribunale di Roma ha adottato la tecnica della notifica dell’avviso tramite le forze dell’ordine ma serve sottolineare che il diritto di presentare querela decorre dalla data di ricezione dell’avviso di tale possibilità.
“La vita è molto semplice, ma noi insistiamo col renderla complicata” mormorava Confucio e il suo monito evidentemente non è stato ascoltato almeno da due dei giudicanti che oggi non hanno fatto i conti con tale semplice considerazione: ho assistito a rinvii a poca distanza di tre mesi da oggi con il concreto rischio che alla prossima udienza non siano ancora decorsi i novanta giorni per l’esercizio della facoltà di esercitare il diritto di querela con conseguente ulteriore rinvio.
Anche le cose più semplici possono diventare insormontabili.
Diceva Leo Longanesi: “Il facile è difficilissimo. Il semplice è complicatissimo”.

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