
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 40168 depositata il 24 ottobre ha esaminato la questione di diritto relativa al caso in cui il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato commesso recando lesioni personali al soggetto al quale si oppone resistenza. Nel caso non sarebbe configurabile anche l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., concernente l’ipotesi di lesioni arrecate contro lo stesso pubblico ufficiale in quanto elemento costitutivo del concorrente delitto di resistenza.
La Suprema Corte ha stabilito che il rilievo non è fondato.
Risulta invero ormai superato il risalente indirizzo giurisprudenziale favorevole alla tesi dell’assorbimento dell’aggravante nel reato di resistenza, atteso che il fatto in cui si sostanzia la suddetta aggravante già integra un elemento costitutivo di quest’ultimo reato (Sez. 6, n. 11780 del 7/01/2010, Rv. 246477; Sez. 2, n. 19669 del 22/04/2008, Rv. 239765), ovvero dell’assorbimento della medesima aggravante in quella del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di resistenza a pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 25533 del 03/06/2015, Rv. 263913).
Secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., consistente nell’aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, perché l’aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159; Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Rv. 282423; Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, Rv. 272203).
Sicché, nel caso in cui la resistenza a pubblico ufficiale si accompagni al reato di lesioni personali, le due ipotesi di reato concorrono e la disciplina delle aggravanti va valutata con riguardo a ciascuna di esse.
Ne consegue che l’aggravante prevista dall’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., essendo riferita al solo reato di lesioni personali, va considerata in relazione a tale fattispecie, non potendo essere assorbita in una ipotesi di reato diversa, sia pur concorrente con quella di cui all’art. 582 cod. pen.

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