
La cassazione sezione 6 con la sentenza n. 40045 del 29 settembre 2022 ha stabilito che ai fini dell’aggravante dell’aver commesso il fatto in presenza di un minore di anni diciotto non è necessario che il minore assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo sufficiente che percepisca anche una sola delle condotte rilevanti.
La Suprema Corte, pronunciandosi in relazione all’aggravante comune di cui all’art. 61, n. 11-quinquies, c.p., ha già affermato che ai fini della sua configurabilità, non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell’abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato (Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 8323; Cass. pen., sez. VI, 25 ottobre 2018, n. 2003).
Si è, infatti, distinto tra la struttura abituale della fattispecie incriminatrice e la struttura della circostanza aggravante per la cui sussistenza è, dunque, sufficiente che anche una sola condotta sia stata commessa in presenza del minore.
Nella pronuncia in commento, la Corte ha chiarito che le medesime considerazioni devono essere estese all’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 572 c.p. in quanto strutturalmente sovrapponibile all’ipotesi prima prevista dall’art. 61 n. 11-quinquies.
Ne consegue, pertanto, che anche ai fini della sua configurabilità non è necessario che il minore assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo, a tal fine, sufficiente che il minore degli anni diciotto percepisca anche una sola delle condotte rilevanti ai fini della commissione del reato, e ciò anche quando la sua presenza non sia visibile all’autore di questo, sempre che l’agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza (Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2017, n. 12328).

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