
L’udienza filtro, introdotta all’articolo 544 bis cpp dalla riforma del processo penale che entrerà in vigore martedì primo novembre. non si applica per i reati per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio prima di quella data.
Il decreto legislativo 150/22 amplia il catalogo dei reati per i quali l’azione penale può essere esercitata con la citazione diretta a giudizio: vi rientrano molte fattispecie punite con sanzioni comprese fra i quattro e i sei anni di carcere.
E per le quali ora si celebra un’udienza predibattimentale in cui il giudice pronuncia la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. L’innovazione introdotta dall’articolo 554 bis Cpp non si applica ai procedimenti nei quali al primo novembre 2022 risulta già chiesto il rinvio a giudizio: è l’esercizio dell’azione penale, infatti, lo spartiacque della fase processuale e dunque rappresenta il criterio per distinguere gli affari soggetti alla vecchia e alla nuova disciplina.
È quanto emerge dalla circolare tematica emessa dal dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero.
Era stata l’Anm a indicare l’ambito di applicazione dell’udienza predibattimentale come una delle principali delle questioni da chiarire.
E dunque il dicastero della Giustizia si è fatto vivo e ha indicato la strada da seguire con una circolare che assomiglia tanto a una norma di interpretazione autentica.
Mi chiedo tuttavia, e verosimilmente se lo chiederanno tanti altri, se un dipartimento ministeriale, dunque un’articolazione amministrativa, possa avocare a sé un’attività – quella interpretativa – che spetta in via esclusiva al giudice e quindi in qualche modo espropriarlo di una funzione essenziale.
Così come mi chiedo cosa succederà se i giudici si determineranno in senso contrario alle indicazioni del capo del dipartimento degli affari di giustizia e cosa possa loro impedire di farlo.
Non una grande mossa, mi pare.

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