Omicidio stradale: nella circolazione dei veicoli il principio di affidamento è temperato dall’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, se rientra nel limite della prevedibilità (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 40067 depositata il 24 ottobre ha ribadito che nell’ambito dell’omicidio stradale il principio di affidamento è temperato dal principio che l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui se è prevedibile.

E ciò pure se l’impatto avviene mentre la macchina svolta a sinistra in un punto dove la mezzeria è tratteggiata e la moto invece sta sorpassando ad alta velocità i veicoli fermi, invadendo l’altra corsia.

Oltre a verificare lo spazio di avvistamento del centauro, infatti, il giudice del merito deve verificare se l’automobilista ha guardato negli specchietti retrovisori e azionato la freccia prima di iniziare la manovra di svolta: nella circolazione dei veicoli il principio di affidamento è temperato dall’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, se rientro nel limite della prevedibilità.

La Suprema Corte affronta la questione della prevedibilità dell’evento in modo coerente con il contenuto del c.d. principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale, ove, l’esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze alle altrui condotte prevedibili o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusività del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti.

Ed invero, “In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità” (anche qui ex multis Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017 – dep. 16/02/2018, Rv. 272223).