Gip, Gup e riforma Cartabia. La dilatazione delle competenze: opposizione alla perquisizione, verifica dell’iscrizione della notizia di reato, pene alternative in sentenza (di Riccardo Radi)

I buoni propositi e le norme scritte per vedere la riuscita della loro attuazione necessitano che la macchina, su cui andranno ad incidere, sia stata organizzata in tempo nell’organico del personale giudicante e amministrativo e che le nuove norme siano armonizzate con quelle esistenti.

Dall’1° novembre, con l’esordio della riforma Cartabia chi avrà il maggiore impatto saranno gli uffici Gip-Gup italiani perché avranno nuove competenze e saranno ampliate notevolmente quelle già esistenti. 

In particolare, con la riforma Cartabia che vuole incrementare l’effetto di “filtro”, nella funzione di Gip arriverà al giudice anche la nuova facoltà del perquisito di opporsi al decreto di perquisizione del PM.

«Art. 252-bis (Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero)

1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127.

2. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuta perquisizione.

3. Il giudice accoglie l’opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.».

Le modifiche al codice di procedura penale in particolare agli articoli 335 e seguenti c.p.p. determineranno le nuove richieste degli indagati di controllare se il PM li abbia iscritti tempestivamente nel relativo registro (o, al contrario, ne abbia tardato maliziosamente l’iscrizione), con un contraddittorio cartolare o camerale dalle conseguenze molto incisive sulle inchieste, perché in caso di retrodatazione molti atti d’indagine compiuti dal PM diventeranno inutilizzabili.

 (Modifiche al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale)

1. Al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 335: 1) al comma 1, le parole: “nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.» sono sostituite dalle seguenti: «, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.

Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.”;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.»;

b) dopo l’articolo 335, sono inseriti i seguenti: «Art. 335-bis (Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi)

1. La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Art. 335-ter (Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini)

1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all’iscrizione.

2. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all’articolo 335-quater. Art. 335-quater (Accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato) 1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.

3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.

5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell’ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell’avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente.

All’udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

7. Nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

8. In caso d’accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1.

Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell’udienza preliminare.

10. L’ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell’articolo 586”.

Nei decreti penali di condanna arriverà la possibilità di sostituire la pena detentiva con lavori di pubblica utilità

Sul punto le modifiche agli articoli 459, 460 ess. c.p.p., previsti dall’articolo 28 (Modifiche al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale).

L’ampliamento dell’istituto della messa alla prova che potrà essere richiesta dallo stesso pubblico ministero:

Art. 464-ter.1 (Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari)

1. Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’articolo 415-bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna.

2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l’imputato sia conforme ai requisiti indicati dall’articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede all’ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d’intesa con l’imputato.

5. Nel caso previso dal comma 4, l’ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’imputato.

6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell’articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato.

7. Il giudice, valutata l’idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell’imputato nel corso dell’udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.»; c) all’articolo 464-septies, al comma 2, la parola «processo» è sostituita dalla seguente: «procedimento”

Nel ruolo di Gup, il giudice dovrà esaminare ogni richiesta di giudizio in modo piuttosto prossimo a quello proprio del giudizio dibattimentale, perché la legge cambierà la regola di giudizio imponendo di prosciogliere gli imputati quando gli elementi conoscitivi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano di formulare già una ragionevole previsione di condanna; si troverà inoltre sommerso da imputati che legittimamente si avvarranno della ampliata facoltà di chiedere il rito abbreviato condizionato a una serie di integrazioni di prove. 

E soprattutto si vedrà gravato da parte del lavoro sinora svolto invece dai Tribunali di Sorveglianza dopo le sentenze definitive: già al momento della condanna in primo grado sino a 4 anni, infatti, sarà il Gup a poter applicare pene alternative al carcere, ma avendo quindi bisogno che gli “Uepe-Uffici per l’esecuzione penale esterna” (già oggi in grave affanno, e destinati solo tra tempo a essere rimpinguati dalle assunzioni ottenute dal ministro Cartabia) siano in grado di trovare gli enti e i programmi presso affidare e controllare il condannato.

A fronte di questo considerevole ampliamento delle competenze ci sono giudici a sufficienza negli uffici?

Il personale amministrativo è stato ampliato?

Le nuove norme sono state armonizzate con le norme esistenti per non creare dubbi interpretativi?

Queste domande troveranno a breve una risposta che speriamo non sia un rallentamento di quanto si intendeva sveltire.