Arresto in quasi flagranza: i presupposti della gravità del fatto e pericolosità del soggetto e la nozione di “tracce” del reato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 39831 depositata il 20 ottobre 2022 ha esaminato la questione della necessità nell’arresto facoltativo in (quasi) flagranza della presenza congiunta dei due parametri di gravità del fatto ovvero di pericolosità del soggetto.

Fatto

Con ordinanza del 16 giugno 2022, il Tribunale di Pescara non convalidava l’arresto di M.F., indiziato del delitto di cui agli artt. 110, 81, 635, comma 2, 61 n. 5 cod. pen., sul presupposto dell’assenza della pericolosità del soggetto “risultando lo stesso incensurato” e dello stato di flagranza “non avendo gli operanti assistito ad alcuna delle azioni delittuose, né avendo trovato l’imputato con tracce da cui poteva emergere il suo coinvolgimento nei delitti in esame”.

Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per cassazione e deduce, con un unico, articolato motivo, violazione di legge, in riferimento all’art. 381 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta insussistenza dei presupposti per procedere all’arresto in flagranza.

Premette che l’arresto è stato eseguito poiché la Polizia Giudiziaria operante ha individuato in prossimità del luogo del delitto M. F. e V. S. che, nel frattempo, erano sempre rimasti sotto il controllo visivo di E. P., persona che aveva richiesto l’intervento del 112 segnalando la presenza di due soggetti che colpivano con calci i veicoli parcheggiati, che si accovacciavano entrambi in corrispondenza dei pneumatici di un’autovettura (in esito al quale gesto udiva il sibilo generato dalla fuoriuscita dell’aria dallo pneumatico).

Deduce, quindi, che la motivazione è contraddittoria con riferimento ad entrambi i profili della pericolosità del soggetto agente e dell’assenza dello stato di flagranza.

Decisione

La Suprema Corte rileva che il provvedimento impugnato, erra nell’applicazione dei principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema dell’arresto facoltativo in (quasi) flagranza subito dopo la commissione del reato, nonché su quello dei presupposti – di gravità del fatto ovvero di pericolosità del soggetto – a tale fine richiesti.

Partendo da quest’ultimo tema, è appena il caso di evidenziare come il giudice di merito abbia illegittimamente sovrapposto le proprie valutazioni a quelle – non prive di ragionevolezza – che avevano determinato l’esercizio della facoltà di arresto nei confronti di M.F., occupandosi della sola pericolosità del soggetto, trascurando di considerare che “in tema di arresto facoltativo, ai fini della legittimità dell’arresto, non si richiede la presenza congiunta di entrambi i parametri previsti dall’art. 381, comma quarto, cod. proc. peri. (gravità del fatto e pericolosità del soggetto), essendo sufficiente, come si desume dalla formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di uno solo di essi” (Sez. 1, n. 17332 del 30/03/2006, Rv. 234259).

Quanto, poi, allo stato di (quasi) flagranza, il Tribunale ha svolto un impreciso richiamo alla nozione di ‘tracce’ rilevante ex art. 382 cod. proc. pen. che, invero, non vanno considerate in senso letterale del termine, quali indizi materiali della perpetrazione del reato, ma che possono ricomprendere anche l’atteggiamento serbato dall’autore del fatto o dalla persona offesa che costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto al momento dell’intervento dalla polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 3719 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278295).

Sicché, sulla scorta degli elementi conosciuti dagli operanti al momento del rintraccio di M.F., osservato da E.P. nell’atto di danneggiare diverse autovetture parcheggiate sulla pubblica via, unitamente a V.S. che aveva nella disponibilità un coltello, integra senz’altro la nozione di traccia di reato testé richiamata.

Sussiste nel caso di specie altresì la quasi flagranza sotto il profilo dell’inseguimento’ da parte del privato, secondo i parametri espressi da Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 26759101, che richiede l’inseguimento c.d. effettivo, laddove colui che insegue non perde di vista l’inseguito e lo fa nell’immediatezza, subito dopo la commissione del reato, con ciò validando il rapporto logico temporale ‘azione delittuosa – individuazione dell’autore’, distinguendolo dall’inseguimento c.d. ideale, estranea al caso di specie, e configurato da ipotesi nelle quali la polizia giudiziaria, solo dopo la fuga dell’autore del reato, si mette, pur nell’immediatezza dei fatti, sulle sue tracce tramite informazioni e indagini svolte subito dopo.

Nella fattispecie esaminata, si rientra in un’ipotesi in cui non si è mai perso il contatto tra l’autore del fatto di reato e colui che l’ha visto nell’atto di commetterlo e ne ha seguito i movimenti, restando in continuo collegamento con la polizia giudiziaria, immediatamente e contestualmente chiamata; polizia giudiziaria che, a sua volta, ha – sia pur nella sua fase finale – direttamente osservato l’attività d’inseguimento da parte del privato andata a buon fine, direttamente constatato le tracce del reato nella disponibilità dei soggetti arrestati e, quindi, proceduto all’arresto in una delle due ipotesi di flagranza previste dalla seconda parte del primo comma dell’art. 382 cod. proc. pen.

Così come deve essere ribadito che, in tema di arresto in flagranza, «la c.d. quasi flagranza presuppone che l’inseguimento dell’indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all’arresto» (Sez. 5, n. 12767 del 17/1/2020, Rv. 279023, in una fattispecie in cui il dipendente di un negozio, dopo aver assistito al furto di alcuni oggetti, aveva inseguito l’autore senza perderlo di vista, fino all’arrivo della polizia).

Conclusivamente, ritiene il collegio che l’arresto fu legittimamente eseguito per le ragioni sin qui esposte.

L’ordinanza di non convalida dell’arresto va annullata senza rinvio, sul rilievo che il ricorso ha a oggetto una fase del procedimento ormai perenta e concerne esclusivamente la valutazione circa la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, ragioni per le quali l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute giuridiche (Sez. I, n. 36236 del 20/09/2007, Rv. 237687).