
La cassazione sezione 4 con la sentenza n. 39474 del 19 ottobre 2022 ribadisce il principio della possibilità di applicare in sede di legittimità senza rinvio l’articolo 131-bis c.p.
La Massima: “La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis Cp, può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali”
È accolto il ricorso del motociclista che pure si era visto condannare per la fuga punita dall’articolo 186, comma sesto, Cds con la sospensione condizionale e soprattutto con uno stop di due anni e mezzo alla patente.
Mentre il procuratore generale chiede l’annullamento con rinvio, il collegio cassa senza la necessità di un giudizio rescissorio perché la non punibilità dell’imputato può essere decisa senza ulteriori accertamenti di fatto: il comportamento è di minima offensività e non abituale mentre non emergono le condizioni ostative previste dalla legge.
Nel caso in esame, caduta la ragione di fatto con cui è stato giustificato il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., si deve rilevare come dalla stessa sentenza impugnata si possa evincere, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, la sussistenza di tutti i presupposti per la sua applicazione, essendo stata già assodata la minima offensività della condotta, per la breve durata in cui l’imputato si è allontanato dal luogo dell’incidente, non trattandosi di comportamento abituale, né essendo state ravvisate le altre condizioni soggettive ostative previste dall’art. 131-bis cod. pen.
Si deve osservare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., può essere rilevata nel giudizio di legittimità, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall’art. 620 lett. I), cod. proc. pen. che consente alla Corte di cassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266589; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271).

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.