
Accade spesso, più di quanto si creda, che al quotidiano convivere con la dolce amata si preferisca tornare nel caotico e invivibile carcere.
Non nascondo che rimango ancora stupito quando ricevo la telefonata e l’interlocutore con voce baritonale e affannata mi urla: “Avvoccaaaaa, non gliela faccio piùù, voglioooo tornaaaa a Reginaa, qui non vivvooo piùùùù, Che diceee? Tanto che me fannoo? Er giudice capiràààà? Che dice a cassazione?”.
Trascorsi alcuni secondi di pensoso silenzio e dopo essermi ripreso dalle tante inopportune doppie e triple (il romano quando vuole è greve ma molto), rispondo: “La cassazione che dice, mi chiedi? E che dice, caro, forse sì, forse no, tutta na questione de fondoschiena”.
A quel punto il mio assistito rimane basito ed esclama: “Avvoccaaa, mica t’ho chiesto l’oroscopo.”
Lo saluto cordialmente e lo lascio con il dilemma.
La mia non è stata la rivalsa contro le doppie e le triple che hanno forato i miei timpani ma la mera constatazione che al Palazzaccio il quesito vede la corte nomofilattica pensierosa.
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 36518/2020 ha stabilito che: “Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio. (Fattispecie nella quale l’imputato si allontanava dal domicilio per recarsi in caserma, rappresentando l’insostenibilità della convivenza con il padre e la volontà di rientrare in carcere)”.
Con riferimento al caso in cui l’imputato si allontani dal domicilio per recarsi in caserma e rappresentare l’insostenibilità della convivenza con i familiari la volontà di rientrare in carcere e di porre fine al regime degli arresti domiciliari, si sono registrati due opposti orientamenti.
Il primo, maggioritario, secondo il quale il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è generico, essendo necessaria e sufficiente – in assenza di autorizzazione – la volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l’agente si propone con la sua azione (Sez. 6, n. 52496 del 03/10/2018, Rv. 274295; Sez. 6, n. 7842 del 01/06/2000, Rv. 217557; Sez. 6, n. 19639 del 09/01/2004, Rv. 228315; Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Rv. 252288).
Il secondo, minoritario, secondo cui “in tema di evasione, deve ritenersi insussistente il dolo nella condotta di colui che, trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontani per recarsi, per la via più diretta, alla stazione dei Carabinieri” (Sez. 6, n. 25583 del 05/02/2013, Rv. 256806) e, ancora, “non integra il delitto di evasione la condotta di chi, trovandosi in stato di detenzione domiciliare, si allontani dalla propria abitazione per farsi trovare al di fuori di essa in attesa dei carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere” (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Rv. 265451).
Ciò perché deve essere esclusa ogni offensività concreta, ex art. 49, comma secondo, cod. pen., nella condotta dell’imputato, mai sottrattosi alla possibilità di controllo da parte dell’autorità tenuta alla vigilanza.
Tra i due orientamenti si dipana la sorte del dispensatore di doppie e triple.
Sarà la Dea Fortuna che stabilirà quale dei due orientamenti capiteranno in sorte.
Posso solo registrare che l’estrazione non è stata benevola per il giudicando con la sentenza numero 36518/2020. In questo caso il Collegio si adegua all’orientamento maggioritario, non reputando rilevante né le motivazioni né lo scopo dell’allontanamento, perché il reato di evasione richiede il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà di allontanarsi dal domicilio, indipendentemente dai motivi per la irrilevanza delle valutazioni del soggetto che vi è sottoposto, non potendosi rimettere al suo arbitrio la scelta della misura cautelare.
La Dea Fortuna ha parlato e non ha detto bene.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.