Ci scusiamo con Ingmar Bergman e Michelangelo Antonioni per l’indegno accostamento alle loro opere ma, senza vergogna, pubblichiamo un paradosso dell’incomunicabilità giudiziaria, un divertissement” tra un avvocato ed un giudice.
Attenzione, il fatto iniziale (l’istanza) c’è stato davvero.
Non così il suo esito, concepito in un momento di assenza di freni inibitori.
D’altro canto, più volte la realtà supera la fantasia ed è vero che “È tutto accaduto, più o meno” (Mattatoio n. 5, Kurt Vonnegut).
E se poi la deprecabile modalità “da remoto” diventasse il format abituale della giustizia, a quel titolo bisognerebbe aggiungere un “quasi”, dal momento che molto altro potrebbe accadere come questa storiella bislacca si propone di dimostrare.
Come spesso si legge nei romanzi, i personaggi sono stati partoriti dalla fantasia degli autori.
Fantastico il Lamazza indagato, fantastico il giudice De Minimis e fantastico anche Radi che, pur presentandosi con le sue esatte generalità ed essendo noto a questi uffici e anche agli altri, rivendica la sua libertà di esplorare il pianeta giustizia, quintessenza dei mondi fantastici.
TRIBUNALE DI …
Ufficio Gip
Per: Osvaldo Lamazza
proc. n. 007.licenzadicazzeggio/2018 R.G.
Atti: Istanza di restituzione in termine ex art. 175 e 415 bis c.p.p.
Io sottoscritto Avv. Riccardo Radi, difensore del Signor Osvaldo Lamazza in relazione al procedimento de quo,
premesso
che in data … ho ricevuto la notifica, anche quale domiciliatario, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminare del proc. Sopra meglio identificato;
evidenzio, in via preliminare, che dall’8 marzo 2020, su disposizione del Presidente del Tribunale di Roma, l’ufficio del 415 bis cpp, è chiuso per l’emergenza Covid;
è consentito l’accesso solo per i procedimenti relativi a detenuti o di particolare urgenza o che destano allarme sociale;
che il procedimento relativo al Sig. Lamazza riguarda una ipotesi di lesioni, art. 582 comma 1 e 2 e 585, perché “con l’utilizzo di un vaso da notte che le lanciava contro colpendola sul petto e sul piede cagionava a Lamazza Teresina (sua sorella) lesioni personali consistite in Aggressione (sic!) frattura falangea distale del I e del II dito, probabile infrazione del metatarso piede sx” con malattia del corpo giudicata guaribile in giorni 30. Con l’aggravante del fatto commesso con un’arma (pitale) ed in danno della sorella” in Roma …. 2018;
adesso, Signor Giudice, a prescindere se il vaso (pitale) possa ritenersi un’arma, il caso non merita particolare urgenza e il mio assistito è libero. A meno che la condotta ascritta del “lancio del pitale” non si ritenga che desti allarme sociale, per il rischio di diffusione del Covid19;
il mio assistito, ad oggi, non risulta al tampone positivo;
evidenzio che l’avviso di conclusione indagini preliminari è stato compilato e firmato dal PM in data 7 gennaio 2019, rimanendo sul tavolo per circa 14 mesi;
mi chiedo come sia possibile che il 13 marzo del 2020, un solerte cancelliere proceda alla notifica via pec dell’atto, ben sapendo che il Presidente del Tribunale di Roma, seguendo le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha limitato solo alle urgenze con detenuti l’attività processuale e l’accesso agli uffici;
la difesa non ha potuto esercitare il diritto di consultare gli atti al fine di disporre una memoria difensiva e una richiesta di eventuale interrogatorio dell’indagato, il lanciatore di pitali.
Ciò premesso
RIVOLGO ISTANZA
alla S.V. affinché disponga la restituzione nel termine per esercitare i diritti previsti dall’art. 415 bis comma 3 c.p.p.
Per il procedimento non è stata esercitata l’azione penale e quindi la competenza è del Gip, visto l’art. 175 c.p.p.
Roma 5 maggio 2020
Avv. Riccardo Radi
Segue l’ordinanza.
Tribunale di …
Sezione GIP/GUP
Dr. Massimo De Minimis
Il Giudice,
letta l’istanza depositata dall’Avvocato Radi nell’interesse del suo assistito Sig. Osvaldo Lamazza, sottoposto ad indagini nell’ambito del proc. n. … RGNR;
letto il parere del PM;
reso noto che, a causa di deprecabili e reiterati malfunzionamenti del programma di deposito telematico degli atti difensivi, il documento digitale contenente l’istanza predetta è giunto alla cognizione di questo giudice privo di parti cospicue e comunque scarsamente leggibile nella sua interezza;
rilevato che l’esercizio dell’altissima funzione di Giustizia non può essere ostacolato da accidenti tecnologici, ché, se così fosse, la funzione medesima si ridurrebbe a mero simulacro, con ciò generando disdoro istituzionale e, ciò che più conta, il più bieco tradimento dei valori della Carta espressiva dei supremi valori nazionali;
considerato dunque che a questo Giudice compete un severo impegno: non già e non solo l’ineludibile svisceramento dei temi fattuali e normativi sui quali l’istanza si fonda e il conseguente opus interpretativo ma, ancor prima, la decrittazione dell’istanza medesima, acciocché non abbia a capitare – eventualità massimamente deprecabile – che l’attribuzione di un senso erroneo alla volontà espressa dall’accusato, sia pure mediata dall’alto ministero del suo Difensore, frantumi la mirabile triangolazione, dietro la quale è intuitivo scorgere l’assonanza con il mistero della Santissima Trinità, tra chi accusa, chi si difende e chi, forte della sua ineffabile terzietà, attribuisce unicuique suum;
dato atto che la portata generale dei criteri interpretativi saggiamente indicati dalle Preleggi ne suggerisce l’idoneità a risolvere anche il dilemma semantico che, come un impenetrabile monolite, si erge di fronte a questo Giudice, sicché il tenore letterale e la volontà di cui è espressione saranno le scie luminose che guideranno l’intrapresa;
osserva
quanto all’imputazione:
i chiari riferimenti a zone corporee – nella specie petto e piede – che la migliore Dottrina e la più perspicua Giurisprudenza considerano senza esitazione alcuna come altamente erogene e l’uso di uno strumento – il pitale – non già per lo sfogo di ordinarie esigenze fisiologiche ma nell’impropria veste di veicolo di contatti laidi e lascivi lasciano chiaramente intendere la consumazione di una condotta sussumibile nell’alveo della provvidenziale fattispecie ex art. 609-bis cod. pen., vieppiù significativa e grave ove si consideri che la sventurata vittima è germana del soggetto agente e che le modalità commissive sono state caratterizzate da una vis di grado notevole nella quale è facile scorgere un ulteriore tratto della lascivia e dell’assenza di scrupoli del carnefice;
quanto all’indagato:
senza con questo cedere a suggestioni lombrosiane, né tampoco reintroducendo surrettiziamente la giurisprudenza per tipo d’autore, non può questo Giudice obliare la maliziosità insita nel nome dell’indagato; l’apparente ordinarietà della sua derivazione da un oggetto di uso comune e innocente nasconde, ma non certo a menti avvezze a ferree catene causali, abissi infernali, sol che si pensi alla polisemia della mazza; ed ecco che “Lamazza” si destruttura in “la mazza” e, da semplice utensile domestico, si trasforma in minaccioso strumento per il cui tramite soddisfare i più biechi e bassi istinti di cui l’uomo, ahimè, si è mostrato storicamente capace;
quanto all’istanza:
non sfugge a questo Giudice che la richiesta di incidente probatorio avanzata dalla Difesa è un callido tentativo di scardinare la rocciosità degli elementi d’accusa nella speranza di provocare un arretramento o addirittura – Dio non voglia – la totale smentita delle primigenie e spontanee dichiarazioni della vittima;
non è qui, non è in questa sede che tentativi simili possono attecchire; questo Giudice, forte soltanto della sua autonomia e della sua indipendenza, non permetterà che chicchessia si faccia beffe della Giurisdizione e dei valori che vi sono stabilmente incorporati.
Non passeranno.
PQM
L’istanza come sopra identificata è respinta.
Si comunichi.
