
In quali casi un giudice può disporre l’aggravamento di una misura cautelare senza la richiesta del PM?
La domanda banale e per i maliziosi, compiacente, non è stata posta ad un esaminando nel corso di una prova universitaria da un professore indulgente ma è il tema di questo breve scritto in materia di prassi distorte che alle volte avvengono nei tribunali e ci permettono di ricordare gli articoli 276 comma 1 e 299 del codice di procedura penale.
In particolare, parliamo del tribunale di Roma che da oltre trent’anni frequento mio malgrado, insomma mi piacerebbe calcarlo sempre meno per stare più all’aria aperta ma questa è un’altra storia.
Nel concreto: una Signora che chiamerò AA era sottoposta alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; il giudice ha aggravato tale misura, tramutandola in arresti domiciliari sulla base di alcune comunicazioni della PG che segnalavano la commissione di alcuni furti da parte dell’interessata.
Verificato il fascicolo processuale e fattami l’idea che l’iniziativa del giudice fosse stata inappropriata per essersi costui auto-attribuito più poteri e più ruoli di quanti gli spettavano (il giudice fluido), mi sono rivolto al tribunale del riesame di Roma, nella sua veste di giudice dell’appello cautelare, ai sensi dell’art. 310 c.p.p.
Nell’atto ho sostenuto che l’aggravamento della misura era illegittimo, quale che fosse la norma che, secondo il giudice, l’aveva giustificato: non poteva infatti essere disposto ai sensi dell’art. 299 comma 4 c.p.p., per difetto di domanda da parte del PM; non poteva essere disposto d’ufficio, ai sensi dell’art. 276, comma 1 c.p.p., poiché l’aggravamento officioso è consentito solo nei casi di inosservanza degli obblighi espressamente previsti nel provvedimento cautelare e non certo, a pena di violare il principio di tassatività, per qualsiasi condotta, comprese quelle di rilievo penale, genericamente elusiva della finalità perseguita con l’imposizione del provvedimento limitativo della libertà personale, potendo il fatto al più assumere rilievo ex art. 299 c.p.p., per la sostituzione della misura in ragione dell’aggravamento delle esigenze di cautela – in termini vedi Cassazione Sezione VI, n. 43971 del 21.10.2015, Rv 264986.
In soldoni, ritorniamo alla domanda iniziale: quando un giudice può disporre l’aggravamento di una misura senza la richiesta del PM?
Ecco la risposta del tribunale del riesame che ricorda a tutti noi (ma prima ancora ce lo dovrebbe ricordare il codice di rito) che:
“ai sensi dell’articolo 276 comma 1 cpp il Giudice può disporre l’aggravamento della misura in atto anche d’ufficio senza una formale richiesta del PM, ma solo ove sia accertata la trasgressione alle prescrizioni imposte dalla misura in atto.
Nel caso di specie i Carabinieri nelle relazioni di servizio richiamate dal Giudice e poste a fondamento dell’intervenuto aggravamento non denunciavano delle trasgressioni alle prescrizioni connesse all’obbligo di presentazione alla PG cui la ricorrente era sottoposta, ma denunciavano e relazionavano solo su nuove condotte delittuose del regime cautelare, da valutarsi con lo strumento ex articolo 299 c.p.p. e non ai sensi dell’articolo 276 cpp.
Ciò posto la decisione del Giudice di disporre l’aggravamento del regime cautelare senza la richiesta dell’organo procedente è affetta da nullità assoluta non essendovi stata l’iniziativa del PM in un caso in cui tale iniziativa è doverosa (articolo 178 lettera b c.p.p.).
Pertanto, accoglie l’appello e per l’effetto dichiara la nullità della censurata ordinanza con la quale il Giudice aveva disposto gli arresti domiciliari ed ordina la liberazione della ricorrente”.
Il risultato – dispiace constatarlo ma questa è la realtà – è che una persona è stata privata illegittimamente della libertà sicché il suo caso andrà ad alimentare la già foltissima schiera delle vittime di errori giudiziari.
E ho detto tutto.

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