Sezioni unite penali: statuizioni civili revocate in appello se il reato risulta prescritto ante primo grado (di Riccardo Radi)

Le Sezioni unite penali (sentenza n. 39614/2022, depositata il 19 ottobre 2022) hanno stabilito che il giudice del gravame non può decidere sul risarcimento alla persona offesa quando ritiene già estinto l’illecito per una valutazione difforme oltre che in caso di errore del suo predecessore.

Ecco la massima: “Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice constatazione di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di ‘valutazioni’ difformi – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute”.

È escluso che il giudice di appello possa ugualmente decidere sull’impugnazione ai sensi dell’articolo 578 Cpp ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che riguardano il risarcimento alla persona offesa dal reato che si è costituita in giudizio.

Nel caso esaminato è stato respinto il ricorso proposto dalle parti civili, vittime di un’estorsione continuata e pluriaggravata. In appello la Corte pronuncia il non luogo a procedere perché il reato risulta prescritto in epoca anteriore alla sentenza di primo grado. E lo fa perché, diversamente dal Tribunale, riconosce all’imputato un’attenuante e ritiene le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante ex articolo 628, terzo comma numero 3, Cp. Ma lo stesso risultato si sarebbe prodotto, ad esempio, se il giudice del gravame rispetto al primo grado avesse escluso la recidiva qualificata, ritenuto insussistente un’aggravante o formulato un diverso giudizio di comparazione fra circostanze del reato.

Una volta che in appello si accerta che la prescrizione risulta maturata in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado, non è possibile confermare le statuizioni civili perché mancano i presupposti che consentono al giudice dell’impugnazione di decidere sul risarcimento alle persone offese: l’articolo 578 Cpp non è applicabile a tutte le ipotesi in cui l’estinzione del reato si colloca a monte della sentenza di condanna in primo grado. E ciò perché non può ritenersi valida la condanna emessa per un reato che in realtà era già estinto, benché sia riconosciuto tale da una decisione successiva. Alla parte civile, dunque, non resta che promuovere l’azione di risarcimento nella sede naturale, quella civile.