Tragedia del Mottarone: la cassazione annulla con rinvio l’ordinanza del riesame perché non ha acquisito la memoria difensiva così ledendo il diritto all’assistenza degli indagati (di Riccardo Radi)

Tragedia del Mottarone, la cassazione sezione 1 con la sentenza numero 39091 depositata il 17 ottobre 2022 ha annullato l’ordinanza del tribunale del riesame di Torino in quanto: “Deve essere annullata con rinvio l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame dovendosi ritenere sussistente il vizio dell’omessa acquisizione della memoria difensiva ex articolo 310 Cpp dovendosi ritenere che la produzione, da parte del pubblico ministero, di rilevantissima documentazione a quattro giorni di distanza dall’udienza camerale ex art. 310 Cpp, frutto di legittima e insindacabile strategia processuale, abbia posto gli indagati e le loro difese nella condizione di dovere interloquire ad horas o, comunque, a strettissimo giro, ciò che, ragionevolmente, ha inciso sulle modalità di redazione della memoria e che l’omessa acquisizione della memoria determini una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera c), Cpp, ha impedito all’imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, così determinando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell’imputato stesso e la violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie”.

Fatto

Con l’ordinanza del 29 settembre 2021 il tribunale del riesame di Torino, in riforma di quella emessa dal Gip di Verbania, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a LN ed EP indagati per il reato di rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e per omicidio colposo plurimo.

Nelle 26 pagine della sentenza della Suprema Corte si stigmatizza che dopo il deposito da parte della Procura di ingente documentazione, per una precisa scelta di strategia processuale, a ridosso dell’udienza camerale il tribunale del Riesame rifiuta di acquisire la memoria con cui la difesa interloquisce a strettissimo giro, ciò che non può non incidere sulle modalità di redazione dell’atto: il tribunale incorre in una nullità generale che fa annullare il provvedimento se eccepita in modo tempestivo.

La pronuncia è emessa nell’ambito del procedimento sulla tragedia della funivia del Mottarone avvenuta il 23 maggio 2021 in cui persero la vita quattordici persone.

L’ordinanza impugnata va annullata, nei confronti di uno dei due indiziati, perché sussiste il vizio integrato dall’omessa acquisizione della memoria esibita all’udienza camerale ex articolo 310 Cpp, che assorbe ogni altra contestazione rispetto ai gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari. E, in relazione alla posizione dell’altro, soltanto sulla scelta della misura cautelare, mentre sono rigettate tutte le altre doglianze.

A soli quattro giorni dall’udienza camerale deposita documenti sull’attività istruttoria svolta nel periodo successivo all’adozione del provvedimento impugnato: si tratta dei verbali di sommarie informazioni testimoniali, conversazioni registrate e altri documenti.

Una scelta “frutto di legittima e insindacabile strategia processuale”.

La memoria difensiva è dunque depositata oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza, termine dal quale il Tribunale ritiene potersi prescindere soltanto con riferimento alle deduzioni riferite in modo diretto alle più recenti acquisizioni istruttorie.

Il punto che è una delle memorie risulta articolata in paragrafi e l’altro no: il giudice acquisisce solo la prima, in parte, e non la seconda perché ritiene inesigibile la selezione da parte sua. Ma così facendo pregiudica il diritto al contraddittorio e lede il diritto di intervento o di assistenza difensiva degli indagati.

Possiamo annotare che forse è mancato del buon senso da parte del riesame.