
Nell’intento di fornire un servizio utile agli addetti ai lavori, prendiamo spunto dalla sentenza numero 38989/2022 depositata il 14 ottobre del 2022 della quinta sezione penale della Corte di cassazione per esaminare la questione dei termini da rispettare per il deposito della sentenza e per l’impugnazione della stessa nei giudizi davanti al Giudice di Pace (GDP) penale.
I giudici di legittimità in tal senso ricordano che non è consentito al GDP autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dall’art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che riveste carattere derogatorio rispetto all’art. 544 c.p.p., non potendo nella specie trovare applicazione l’art. 2 del decreto citato, che prevede l’estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo non sia diversamente stabilito.
Conseguentemente il termine di trenta giorni per impugnare decorre, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza. Qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l’assegnazione di uno maggiore e, invece, dalla notifica dell’avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, c.p.p., nel caso di deposito fuori termine (ex multis Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Rv. 280163; Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016 – dep. 27/06/2016, Rv. 267216).
È infatti ben vero che, in un isolato precedente (Sez. 5, Sentenza n. 40037 del 10/07/2014, Rv. 260301) si era sostenuta la tesi secondo la quale la previsione di cui all’art. 32 d.lgs. n. 74/2000 – per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale – non impedisce che quest’ultimo possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, stante il disposto normativo di cui all’art. 2 del citato d.lgs., con la conseguente applicabilità dei termini di impugnazione previsti dall’art. 585 cod. proc. pen. per le sentenze del Tribunale e della Corte di appello.
A fronte di tale precedente, tuttavia, la giurisprudenza della Corte di legittimità assolutamente prevalente e qui condivisa è orientata nel senso diametralmente opposto, affermando che non é consentito al giudice di pace autoassegnarsi un termine diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dal più volte citato art. 32 d.lgs. 74/2000, in quanto tale disposizione riveste carattere derogatorio rispetto all’art. 544 cod. proc. pen.: con la conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 2 del citato d.lgs., che prevede l’estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che il termine per impugnare è in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l’assegnazione di uno maggiore (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 39217 del 18/06/2015, Rv. 264687; Sez. 5, Sentenza n. 46816 del 29/09/2015, Rv. 265688; Sez. 5, Sentenza n. 26751 del 29/01/2016, Rv. 267216; Sez. 4, Sentenza n. 16148 del 14/03/2017, Rv. 269608); mentre nel caso di deposito fuori termine – che è poi quello in esame – i trenta giorni per impugnare decorrono dalla notificazione dell’avviso di deposito, ai sensi degli art. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 43487 del 30/06/2015, Rv. 264925).
Quindi attenzione perché altrimenti accade quanto esaminato nel caso di specie ove risulta dagli atti che la sentenza del Giudice di pace di Cagliari è depositata il 20 gennaio 2021, oltre il termine di legge (e per vero anche oltre quello autoassegnatosi illegittimamente dal giudicante) e che dell’avvenuto deposito è stato dato rituale avviso alla parte civile il 27 gennaio 2021, mentre il ricorso è stato presentato solo il 10 marzo successivo, ossia ben oltre il trentesimo giorno dalla notifica del suddetto avviso.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.